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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15261/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari imposti per reati connessi a materiale pedopornografico (artt. 600 ter e 602 ter c.p.) e corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.). Il motivo unico dedotto in cassazione contestava la nullità dell'ordinanza per errata applicazione dell'art. 609 quinquies, sostenendo che la fattispecie prevista dal primo comma (compimento di atti sessuali in presenza di minore di quattordici anni) richiederebbe la presenza fisica del minore e quindi non potrebbe ricomprendere condotte realizzate e viste tramite comunicazione telematica (videochat/"diretta" Instagram). La ricorrente affermava che le condotte telematiche potrebbero rilevare solo come ipotesi del secondo comma (far assistere il minore al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la possibilità di ricondurre anche le condotte realizzate e condivise in tempo reale mediante mezzi telematici alla fattispecie di cui all'art. 609 quinquies, primo comma, quando siano poste in essere con la volontà di far assistere un minore di quattordici anni al compimento di atti sessuali. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità e ha spiegato che la nozione di "presenza" non richiede necessariamente la presenza fisica se il mezzo consente di assistere in tempo reale agli atti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 609 quinquies cod. pen.

    Il reato si configura quando si compiono atti sessuali in presenza di un minore di quattordici anni con la volontà di farlo assistere; la Corte interpreta la nozione di "presenza" in senso tale da ricomprendere anche la presenza telematica in tempo reale (es. dirette/videochiamate) quando con esse si realizza l'effetto di far assistere il minore.

  • legge n. 66/1996

    Riformulazione della fattispecie: il delitto non include più gli atti di libidine su minori di 16 anni ma riguarda il fatto di rendere il minore spettatore di atti sessuali (minore di 14 anni). La Corte richiama il cambiamento di configurazione del reato a seguito di tale legge.

  • Sez. 3, Cass. sent. n. 14210 del 30/10/2019

    Precedente di legittimità che riconosce la riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 609 quinquies delle condotte consistenti nell'invio/mostrare materiale pornografico o nel far assistere tramite mezzi telematici un minore, senza necessità di contatto fisico.

  • Sez. 3, Cass. sent. n. 33257 del 07/06/2022

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma l'orientamento secondo cui le condotte telematiche possono integrare la fattispecie di corruzione di minorenne.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso: la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    Richiamata in ordine al modo di trattare il ricorso (menzione procedurale): indica la modalità di trattazione del ricorso nel procedimento.

Massime di principio

  • La nozione di "presenza" prevista dall'art. 609 quinquies c.p. può essere interpretata comprendendo anche la presenza telematica in tempo reale: videochiamate o dirette che permettono a un minore di assistere simultaneamente al compimento di atti sessuali possono integrare il reato.
  • Le condotte realizzate a distanza e mostrate mediante mezzi telematici non richiedono necessariamente contatto fisico per essere penalmente rilevanti ai fini della tutela del sereno sviluppo psichico del minore.
  • In fase cautelare la formulazione della contestazione che include condotte telematiche è ritenuta idonea a garantire il diritto di difesa; la censura sulla vaghezza deve essere specifica per essere accolta.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è utile richiamare giurisprudenza consolidata e dimostrare nel caso concreto l'assenza dell'elemento intenzionale di voler far assistere il minore, o l'assenza della contemporaneità/real time della fruizione da parte del minore.
  • L'utilizzo di social network e funzioni di 'diretta' espone a rischi penali rilevanti quando consente a minori di assistere live ad atti sessuali: la prudenza e l'astensione da tali condotte sono raccomandate per evitare responsabilità anche quando non vi sia contatto fisico.

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