Cassazione Penale, Ordinanza n. 11708/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo, centrato sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non sia consentito nel giudizio avverso la sentenza di patteggiamento, in forza dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p., riferita a una condanna per il reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dunque sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento immediata nonostante l'accordo sul patteggiamento.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Invocato dai ricorrenti per sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento immediato; la Corte non entra nel merito della verifica perché il motivo non è consentito nel ricorso avverso patteggiamento.
ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.
Preclude la deduzione, con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il motivo è quindi inammissibile.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è deducibile in cassazione il solo motivo relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando il ricorso sia proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il motivo di ricorso riguarda una questione non consentita dalla legge nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, la Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito della pretesa causa di proscioglimento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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