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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44407/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Venezia del 17/11/2022, della sentenza del Tribunale di Padova del 23/03/2022 che aveva condannato Florin Ionut Ionita per il reato di rapina pluriaggravata e continuata in concorso. Il ricorso era affidato a un unico motivo (non specificato nel testo fornito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che, durante il procedimento di impugnazione, è intervenuto il decesso dell'imputato, come comunicato ufficialmente dai Carabinieri il 13/04/2023. Per effetto della morte l'illecito si è estinto ai sensi dell'art.150 cod. pen., pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art.620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La Corte ha precisato che, essendo esaurito il rapporto processuale per la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso, è preclusa ogni pronuncia sul merito (proscioglimento) ex art.129, comma 2, cod. proc. pen., richiamando anche la giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 30/2000). Il dispositivo dichiara che il reato è estinto per morte dell'imputato e la sentenza è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    La morte dell'imputato comporta l'estinzione del reato e la cessazione del rapporto processuale penale.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Prevede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando la causa di estinzione del reato si è verificata, qui applicata per la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciare proscioglimento nel merito una volta che il rapporto processuale è estinto; la decisione sul merito non è più possibile dopo la morte dell'imputato.

  • Sez. U., n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi, Rv. 217245-01)

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'enunciazione della causale nel dispositivo, escludendo pronunce di merito.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e determina la cessazione del rapporto processuale penale ai sensi dell'art.150 c.p.
  • Se la morte sopravviene dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, la Corte deve annullare la sentenza senza rinvio e dichiarare la causa nel dispositivo (art.620 c.p.p.).
  • Una volta estinto il reato per morte dell'imputato, la Corte non può pronunciare proscioglimenti nel merito (art.129 c.p.p.); non si procede a decisioni sulla colpevolezza o responsabilità sostanziale.
  • La comunicazione ufficiale e documentata del decesso alla cancelleria è necessaria perché il giudice possa rilevare l'estinzione del reato d'ufficio e adottare il provvedimento conseguente.
  • L'annullamento senza rinvio chiude il procedimento penale; eventuali questioni civili o patrimoniali connesse (es. azioni risarcitorie, confische) vanno valutate separatamente in base alla normativa civile e processuale applicabile.

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