Cassazione Civile, Ordinanza n. 02917/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l'omessa dichiarazione, per l'anno d'imposta 2011, del reddito minimo presunto ex art. 30 L. n. 724/1994. La CTP aveva accolto il ricorso della società; l'Ufficio proponeva appello, ma la CTR Campania lo rigettava. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 132 n. 4 c.p.c. e con l'art. 118 disp. att. c.p.c., deducendo che la CTR avesse reso una motivazione solo apparente: il giudice regionale si era limitato a richiamare in modo generico una non meglio precisata documentazione prodotta dalla società, senza spiegare per quali ragioni tale materiale fosse idoneo a superare le contestazioni dell'Ufficio. Il secondo motivo non è descritto nel testo, ed è stato poi dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata faceva riferimento alla documentazione prodotta in termini del tutto omnicomprensivi e quindi generici, con formulazione meramente assertiva e priva dell'indicazione delle ragioni del decidere. Per questo ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'avviso di accertamento relativo all'omessa dichiarazione del reddito minimo per l'anno 2011.
Richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto tra le norme che impongono una motivazione adeguata della decisione tributaria.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente denunciato in cassazione.
Usato quale parametro della sentenza che deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Richiamato per affermare l'esigenza che la motivazione esponga in modo intelligibile le ragioni del convincimento.
Indicato come vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente quando il giudice si limita a un richiamo generico e omnicomprensivo alla documentazione di parte, senza esplicitare quali elementi di prova siano stati ritenuti decisivi e per quali ragioni.
- In sede tributaria, la decisione deve rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché il mero richiamo assertivo agli atti di causa non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto e determina la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- La censura di motivazione apparente integra un vizio di nullità della sentenza deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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