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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23970/2020 del 29/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

azione di ripetizione di somme ritenute indebitamente pagate nell'ambito di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito; questione centrale sulla natura delle rimesse (se solutorie o ripristinatorie) e sulle relative conseguenze ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione; contestazione dell'onere probatorio e della correttezza della ricostruzione contabile operata dal giudice di merito

La decisione

la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato il giudizio di merito secondo cui le rimesse vanno distinte tra solutorie e ripristinatorie mediante valutazione tecnico-contabile degli estratti conto e della consulenza tecnica; ha ritenuto ammissibile sollevare in appello la questione della natura delle rimesse in relazione all'eccezione di prescrizione; ha inoltre osservato che, anche considerando l'applicazione della prescrizione, il ricalcolo portava comunque a una posizione debitoria della ricorrente, il che escludeva l'accoglimento della domanda di ripetizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 7.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00, accessori di legge) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    articolo relativo alla ripetizione dell'indebito richiamato in relazione alla domanda di rimborso: la Corte ha escluso la ripetizione perché, dopo il ricalcolo contabile anche tenendo conto della prescrizione, la posizione della ricorrente risultava ancora debitoria

  • art. 2697 c.c.

    norma sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto non fondata la censura di errata applicazione, evidenziando che gli estratti conto prodotti e la ricognizione tecnico-contabile del consulente hanno fornito l'evidenza delle rimesse, e che l'onere di allegazione relativo alla natura delle rimesse si conforma ai principi giurisprudenziali richiamati

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002

    inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo, in caso di soccombenza, del versamento di un eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per detto versamento da parte della ricorrente

Massime di principio

  • Nelle domande di ripetizione per somme versate su conto corrente con affidamento, non è sempre necessaria l'indicazione analitica di ogni singola rimessa prescritta se risulta provata l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di agire: la ricostruzione può fondarsi sugli estratti conto e sulla ricognizione tecnico-contabile
  • La qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie è decisiva per determinare la decorrenza della prescrizione decennale e può essere sollevata anche per la prima volta in sede d'appello se collegata all'eccezione di prescrizione
  • L'onere della prova va valutato concretamente: gli estratti conto e la consulenza tecnico-contabile possono costituire prova sufficiente dell'effettiva natura delle rimesse e dei saldi risultanti
  • Se il ricalcolo contabile, anche tenendo conto della prescrizione, non produce un saldo a favore dell'attore, la domanda di ripetizione deve essere respinta
  • In controversie di conto corrente con apertura di credito, è spesso necessario il supporto di una consulenza tecnico-contabile per distinguere rimesse solutorie da rimesse ripristinatorie e per valutare l'effetto della prescrizione sulle poste

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