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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14711/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli - sezione riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 16/08/2021. A carico della ricorrente erano contestati: (a) partecipazione, con funzioni di direzione e di organizzazione, ad associazione di tipo mafioso (clan LICCIARDI) operante nell Alleanza di Secondigliano (2016-agosto 2021); (b) ricettazione aggravata (presunto prestito di 150.000 euro da fonte illecita); (c) concorso in turbativa d asta giudiziaria aggravata per il tentativo di assicurare l aggiudicazione di un immobile a persone vicine alla ricorrente; (d) concorso in estorsione aggravata per aver imposto il pagamento di una somma per l esercizio di un garage. I difensori hanno dedotto numerose censure: carenza e contraddittorietà della motivazione, incongruenze temporali e di ammontare nelle intercettazioni rispetto all imputazione, insufficienza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, vizio di bis in idem rispetto a procedimento precedente archiviato, difetto di prova della finalità mafiosa, estinzione per prescrizione della ricettazione, e carenza dei presupposti per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato l ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva validato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il rigetto è stato motivato con l affermazione che: i decreti autorizzativi delle intercettazioni e l ordinanza del riesame contenevano una motivazione sufficiente, da valutare nel loro complesso; le contraddizioni formali tra versioni non inficiano il quadro indiziario complessivo; la somma e la sua origine illecita potevano essere logicamente ricostruite anche senza accertamento giudiziale del reato presupposto; il precedente provvedimento di archiviazione non osta a nuovi accertamenti per fatti successivi e la contestazione temporale non si sovrappone ai periodi oggetto del procedimento precedente; la turbativa d asta può integrarsi anche quando la procedura fosse stata già viziata se l intervento altera il risultato finale; l intervento nella vicenda estorsiva non era riconducibile a mera solidarietà ma aveva contribuito al raggiungimento dello scopo estorsivo; sussistevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (rischio di inquinamento probatorio, pericolo di fuga e rischio di reiterazione), anche rispetto alla posizione di ultrasettantenne dell indagata.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte conferma la qualificazione mafiosa dell associazione e ritiene che il quadro indiziario raccolto (sentenze, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, legami familiari) sia idoneo a sostenere gravi indizi di partecipazione con ruolo apicale.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Usata per l aggravamento di reati connessi all associazione mafiosa; la Corte accoglie che le fattispecie di ricettazione, turbativa e estorsione possano essere aggravate in ragione del vincolo associativo.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ricorda che per la ricettazione non è necessario accertare giudizialmente il reato presupposto se la provenienza illecita può essere logicamente desunta dagli elementi.

  • art. 353 c.p.

    La turbativa d asta può realizzarsi anche in fase anteriore all indizione della gara, purché l intervento abbia idoneità ad alterarne il risultato finale.

  • art. 629 c.p.

    Riferita al delitto di estorsione: la Corte conferma che chi concorre alla realizzazione dell estorsione risponde anche se agisce da intermediario, salvo che il suo intervento sia esclusivamente motivato da solidarietà umana.

  • art. 275 co. 4 c.p.p.

    Previsione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: la Corte ritiene legittima la custodia cautelare in carcere anche per indagata ultrasettantenne se sussistono elementi tali (rischio di inquinamento, fuga, reiterazione) da giustificare il massimo grado di cautela.

  • art. 267 c.p.p.

    Principi sul requisito di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni: la Corte afferma che la motivazione deve essere valutata nel suo complesso e che è sufficiente l indicazione della connessione tra utenza e indagine per giustificare l autorizzazione.

  • art. 606 co.1 lett. b), c), e) c.p.p.

    Richiamate come parti dei motivi di cassazione; la Corte valuta le censure che invocano vizio di motivazione, inosservanza di norme di diritto e contraddittorietà e le respinge sulla base dell esame del complesso probatorio.

  • art. 649 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione al bis in idem e ad archiviazione precedente; la Corte ritiene non ostativa all azione penale la precedente archiviazione con riferimento a periodi diversi o fatti successivi.

  • art. 15 Cost.

    Riferimento ai limiti di intervento autorizzativo sulle intercettazioni; la Corte sottolinea la funzione di garanzia della motivazione che deve collegare soggetto e indagine.

Massime di principio

  • La motivazione dei decreti autorizzativi per intercettazioni va valutata nel suo complesso: elementi temporali e passaggi collegati possono essere ricostruiti globalmente senza che divergenze formali annullino l efficacia probatoria.
  • La ricostruzione dell origine illecita di ingenti somme (ricettazione) può fondarsi su prove logiche e circostanze obiettive anche in assenza di accertamento giudiziale del delitto presupposto.
  • Un provvedimento di archiviazione precedente non impedisce nuove indagini o misure cautelari se emergono fatti successivi o periodi temporali non coincidenti con quelli gia­ valutati; il bis in idem non opera automaticamente in tali ipotesi.
  • La turbativa d asta può considerarsi integrata anche se la procedura fosse già viziata, quando l intervento abbia idoneità a determinare o alterare il risultato finale dell aggiudicazione.
  • L intervento di un terzo nelle trattative estorsive integra concorso in estorsione se contribuisce consapevolmente al raggiungimento dello scopo estorsivo; la mera affermazione di un intento solidale deve essere provata per escludere la responsabilità.
  • Per la misura cautelare, anche l età avanzata non esclude la custodia in carcere se sussistono esigenze di eccezionale rilevanza (rischio di inquinamento probatorio, fuga, reiterazione): il giudice valuta il rischio concreto e il curriculum criminale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le censure sulla motivazione devono incidere sul giudizio complessivo: contraddizioni parziali nelle fonti non sono decisive quando il quadro indiziario complessivo rimane coerente e indicativo.

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