Cassazione Penale, Sentenza n. 14711/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli - sezione riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 16/08/2021. A carico della ricorrente erano contestati: (a) partecipazione, con funzioni di direzione e di organizzazione, ad associazione di tipo mafioso (clan LICCIARDI) operante nell Alleanza di Secondigliano (2016-agosto 2021); (b) ricettazione aggravata (presunto prestito di 150.000 euro da fonte illecita); (c) concorso in turbativa d asta giudiziaria aggravata per il tentativo di assicurare l aggiudicazione di un immobile a persone vicine alla ricorrente; (d) concorso in estorsione aggravata per aver imposto il pagamento di una somma per l esercizio di un garage. I difensori hanno dedotto numerose censure: carenza e contraddittorietà della motivazione, incongruenze temporali e di ammontare nelle intercettazioni rispetto all imputazione, insufficienza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, vizio di bis in idem rispetto a procedimento precedente archiviato, difetto di prova della finalità mafiosa, estinzione per prescrizione della ricettazione, e carenza dei presupposti per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato l ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva validato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il rigetto è stato motivato con l affermazione che: i decreti autorizzativi delle intercettazioni e l ordinanza del riesame contenevano una motivazione sufficiente, da valutare nel loro complesso; le contraddizioni formali tra versioni non inficiano il quadro indiziario complessivo; la somma e la sua origine illecita potevano essere logicamente ricostruite anche senza accertamento giudiziale del reato presupposto; il precedente provvedimento di archiviazione non osta a nuovi accertamenti per fatti successivi e la contestazione temporale non si sovrappone ai periodi oggetto del procedimento precedente; la turbativa d asta può integrarsi anche quando la procedura fosse stata già viziata se l intervento altera il risultato finale; l intervento nella vicenda estorsiva non era riconducibile a mera solidarietà ma aveva contribuito al raggiungimento dello scopo estorsivo; sussistevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (rischio di inquinamento probatorio, pericolo di fuga e rischio di reiterazione), anche rispetto alla posizione di ultrasettantenne dell indagata.
Norme richiamate
La Corte conferma la qualificazione mafiosa dell associazione e ritiene che il quadro indiziario raccolto (sentenze, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, legami familiari) sia idoneo a sostenere gravi indizi di partecipazione con ruolo apicale.
Usata per l aggravamento di reati connessi all associazione mafiosa; la Corte accoglie che le fattispecie di ricettazione, turbativa e estorsione possano essere aggravate in ragione del vincolo associativo.
Norma sulla ricettazione: la Corte ricorda che per la ricettazione non è necessario accertare giudizialmente il reato presupposto se la provenienza illecita può essere logicamente desunta dagli elementi.
La turbativa d asta può realizzarsi anche in fase anteriore all indizione della gara, purché l intervento abbia idoneità ad alterarne il risultato finale.
Riferita al delitto di estorsione: la Corte conferma che chi concorre alla realizzazione dell estorsione risponde anche se agisce da intermediario, salvo che il suo intervento sia esclusivamente motivato da solidarietà umana.
Previsione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: la Corte ritiene legittima la custodia cautelare in carcere anche per indagata ultrasettantenne se sussistono elementi tali (rischio di inquinamento, fuga, reiterazione) da giustificare il massimo grado di cautela.
Principi sul requisito di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni: la Corte afferma che la motivazione deve essere valutata nel suo complesso e che è sufficiente l indicazione della connessione tra utenza e indagine per giustificare l autorizzazione.
art. 606 co.1 lett. b), c), e) c.p.p.
Richiamate come parti dei motivi di cassazione; la Corte valuta le censure che invocano vizio di motivazione, inosservanza di norme di diritto e contraddittorietà e le respinge sulla base dell esame del complesso probatorio.
Richiamato dalla difesa in relazione al bis in idem e ad archiviazione precedente; la Corte ritiene non ostativa all azione penale la precedente archiviazione con riferimento a periodi diversi o fatti successivi.
art. 15 Cost.
Riferimento ai limiti di intervento autorizzativo sulle intercettazioni; la Corte sottolinea la funzione di garanzia della motivazione che deve collegare soggetto e indagine.
Massime di principio
- La motivazione dei decreti autorizzativi per intercettazioni va valutata nel suo complesso: elementi temporali e passaggi collegati possono essere ricostruiti globalmente senza che divergenze formali annullino l efficacia probatoria.
- La ricostruzione dell origine illecita di ingenti somme (ricettazione) può fondarsi su prove logiche e circostanze obiettive anche in assenza di accertamento giudiziale del delitto presupposto.
- Un provvedimento di archiviazione precedente non impedisce nuove indagini o misure cautelari se emergono fatti successivi o periodi temporali non coincidenti con quelli gia valutati; il bis in idem non opera automaticamente in tali ipotesi.
- La turbativa d asta può considerarsi integrata anche se la procedura fosse già viziata, quando l intervento abbia idoneità a determinare o alterare il risultato finale dell aggiudicazione.
- L intervento di un terzo nelle trattative estorsive integra concorso in estorsione se contribuisce consapevolmente al raggiungimento dello scopo estorsivo; la mera affermazione di un intento solidale deve essere provata per escludere la responsabilità.
- Per la misura cautelare, anche l età avanzata non esclude la custodia in carcere se sussistono esigenze di eccezionale rilevanza (rischio di inquinamento probatorio, fuga, reiterazione): il giudice valuta il rischio concreto e il curriculum criminale.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure sulla motivazione devono incidere sul giudizio complessivo: contraddizioni parziali nelle fonti non sono decisive quando il quadro indiziario complessivo rimane coerente e indicativo.
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