Cassazione Civile, Ordinanza n. 35379/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando un maggior reddito al ricorrente in qualità di socio-amministratore di una società ormai estinta. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che esso fosse nullo o inesistente perché, in precedenza, a seguito di accertamenti sui conti correnti della società, era già stato notificato un diverso atto impositivo alla società e alla sua persona quale legale rappresentante; tale atto era stato poi annullato in autotutela. Egli deduceva inoltre la nullità assoluta del nuovo avviso, emesso mentre non risultava definito il precedente giudizio relativo al primo atto, e la violazione del contraddittorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. In cassazione ha censurato la sentenza regionale con un unico motivo, prospettando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2-quater del d.l. n. 564/1994, assumendo che la disciplina dell'autotutela avrebbe imposto un diverso percorso per l'emissione di un atto impositivo distinto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo privo di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la norma invocata disciplina la sospensione degli effetti dell'atto in pendenza di giudizio, non l'annullamento in autotutela e la successiva emissione di un nuovo avviso. Ha quindi osservato che l'annullamento in autotutela del primo atto rendeva legittima l'emissione del nuovo avviso rivolto al soggetto passivamente legittimato, escludendo duplicazioni d'imposta, e che non assumeva rilievo la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio sul primo atto. Tuttavia, nel dispositivo l'ordinanza conclude con il rigetto del ricorso; dalle argomentazioni emerge che la censura è stata considerata sostanzialmente inammissibile perché eccentrica e incomprensibile rispetto alla motivazione d'appello. Le spese non sono state liquidate per la mancata costituzione dell'Agenzia, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2-quater d.l. 30 settembre 1994, n. 564
"in caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza"
La disposizione riguarda il potere di sospensione degli effetti dell'atto illegittimo o infondato e la sua cessazione in pendenza di giudizio; non disciplina l'annullamento in autotutela né impedisce l'emissione di un nuovo avviso dopo l'annullamento del precedente.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il ricorrente ne aveva dedotto la violazione per asserita mancanza di contraddittorio, ma la Corte non sviluppa sul punto una specifica ratio decidendi autonoma, limitandosi a ritenere il ricorso eccentrico rispetto alla sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un primo avviso di accertamento sia stato annullato in autotutela, l'Amministrazione può emettere un nuovo atto impositivo corretto nei confronti del soggetto passivamente legittimato, senza che ciò integri duplicazione della pretesa fiscale.
- La disciplina dell'autotutela richiamata dall'art. 2-quater d.l. n. 564/1994 concerne la sospensione degli effetti dell'atto e la sua cessazione in pendenza di giudizio, ma non governa la fattispecie dell'annullamento del precedente atto e della successiva rinnovazione dell'accertamento.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando risulta del tutto eccentrico o non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, o comunque non si confronta con essa in modo specifico.
- La mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo relativo al primo atto non impedisce, di per sé, la validità del successivo avviso emesso dopo l'annullamento in autotutela del precedente.
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