Cassazione Penale, Ordinanza n. 24522/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e sulla base di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado confermando la responsabilità di più imputati per associazione di tipo mafioso e per i reati-fine loro ascritti, con ridefinizione del trattamento sanzionatorio. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso alcuni imputati, ma esclusivamente con censure ritenute non consentite in relazione alla natura della sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.: alcuni hanno dedotto l’omessa verifica delle condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.; altri la mancata applicazione del minimo edittale o la mancata motivazione sugli aumenti di pena per i reati satellite; un altro ha lamentato vizi nella determinazione della pena per specifici capi. La doglianza comune riguardava quindi il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e il trattamento sanzionatorio, senza dedurre l’illegalità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., i motivi dedotti fossero non consentiti. In particolare, ha escluso che fosse censurabile la mancata motivazione sulla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello sul giudizio di responsabilità e la sentenza di primo grado aveva già motivato sulla colpevolezza. Ha inoltre affermato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio, non prospettando l’illegalità della pena, erano inammissibili perché la pena era stata oggetto di pattuizione tra le parti e non richiedeva motivazione specifica. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione resa all’esito di accordo tra le parti limita i motivi di impugnazione successiva, rendendo non consentite le censure che investono questioni coperte dall’accordo, salvo l’illegalità della pena.
I ricorsi avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. per motivi non consentiti devono essere trattati de plano.
Non è censurabile la mancata autonoma motivazione sulle cause di proscioglimento quando gli imputati abbiano rinunciato ai motivi sul merito e la sentenza di primo grado abbia già motivato sulla responsabilità.
La doglianza sulla mancata applicazione della pena nei minimi edittali è stata ritenuta non consentita nel contesto di una pena oggetto di pattuizione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa ex art. 599-bis c.p.p. sulla base di un accordo tra le parti, il ricorso per cassazione non può riproporre censure incompatibili con la pattuizione, salvo che si denunci l’illegalità della pena.
- In presenza di rinuncia ai motivi di appello sul giudizio di responsabilità e di motivazione già resa in primo grado sulla colpevolezza, non è configurabile un vizio per omessa verifica ex art. 129 c.p.p. in sede di ricorso avverso la sentenza concordata.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non denunciano l’illegalità della pena, poiché la pena concordata tra le parti non richiede autonoma e specifica motivazione sui criteri di dosimetria.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussiste colpa nella proposizione dell’impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24436/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24439/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24441/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24442/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24443/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24444/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →