Cassazione Civile, Ordinanza n. 21465/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla procedura fallimentare per far dichiarare nulli, simulati o comunque inefficaci due atti compiuti nel 2012 da un soggetto poi evocato in giudizio insieme alle figlie: un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. avente ad oggetto una villa a Sorrento per 20 anni, destinata a far fronte ai bisogni delle figlie e a rimborsare spese da esse anticipate per istruzione, nozze e cure sanitarie; e un atto di donazione di quote di tre locali commerciali in Napoli. In subordine, la procedura ha chiesto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., allegando il proprio credito, il pregiudizio arrecato agli atti dispositivi e la consapevolezza del debitore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la scientia damni. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto gli atti a titolo gratuito e ha accolto la revocatoria, valorizzando la qualità di sindaco del disponente, la pluralità di atti dispositivi in breve tempo e la conoscenza della crisi societaria. I ricorrenti hanno impugnato per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che l'atto sulla villa fosse solutorio e quindi non revocabile; 2) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c., deducendo che, se l'atto era oneroso, occorreva provare anche la scientia fraudis delle figlie; 3) violazione dell'art. 2403 c.c., contestando che la carica di sindaco bastasse a fondare la scientia damni; 4) violazione degli artt. 2901 e 2909 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse valorizzato come accertati fatti ancora sub iudice in un separato giudizio di responsabilità; 5) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., censurando il mancato apprezzamento di circostanze che, a loro dire, escludevano la consapevolezza del pregiudizio. Il Fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla corretta qualificazione dell'atto di destinazione e della meritevolezza degli interessi perseguiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché introducevano questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata, senza rispettare l'onere di specificare dove e come fossero state dedotte nei gradi di merito; inoltre ha rilevato carenze di specificità e di autosufficienza, poiché mancava la trascrizione delle difese avversarie e la precisa allegazione dei fatti su cui si fondavano le nuove qualificazioni dell'atto. Ha dichiarato inammissibile il terzo e il quarto motivo perché non aggredivano tutta la ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva fondato la scientia damni non solo sulla qualità di sindaco, ma anche sulla gravissima crisi della società, sul ruolo di "polmone finanziario" del gruppo e sulla pluralità di atti dispositivi ravvicinati, profili non adeguatamente censurati. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo perché volto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e privo della puntuale individuazione di un fatto storico decisivo omesso. Conseguentemente è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Fallimento. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma invocata per qualificare l'atto di destinazione della villa; la Corte non ne esamina il merito perché la questione viene ritenuta nuova in cassazione.
richiamato nella domanda originaria in tema di meritevolezza degli interessi perseguiti con l'atto di destinazione.
richiamato nella domanda originaria come base per la nullità per difetto di causa o meritevolezza.
richiamato per la simulazione assoluta o relativa degli atti impugnati.
invocato per sostenere la non revocabilità dell'atto ritenuto solutorio; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché la natura solutoria è questione nuova. È inoltre la norma base dell'azione revocatoria esaminata nei motivi successivi.
richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio in tema di scientia damni/fraudis; il motivo è dichiarato inammissibile per novità e difetto di specificità.
richiamato per contestare l'estensione del dovere di vigilanza del sindaco; la Corte osserva che il motivo non colpisce l'intera ratio decidendi della sentenza di merito.
invocato per sostenere il limite del giudicato e dell'accertamento incidentale del credito nell'azione revocatoria.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato del Fallimento in tema di garanzia patrimoniale generica.
norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione; la Corte applica rigorosamente i limiti alla deduzione di questioni nuove e al sindacato sul vizio motivazionale.
norma sulla specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte la richiama per dichiarare inammissibili i motivi non pertinenti alla ratio decidendi o privi delle necessarie indicazioni degli atti e delle difese.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per la corretta deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
norma procedurale sul rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
richiamato per la relazione dei commissari giudiziali nella procedura di concordato preventivo, utilizzata dalla Corte d'appello come elemento indiziario della crisi societaria.
richiamato nella censura sul deposito della delibera del c.d.a. di approvazione della proposta di concordato preventivo.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata; chi le prospetta deve allegare specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e indicare dove ciò risulti dagli atti.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: le censure devono colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e non una sua versione parziale o diversa.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, discusso tra le parti e decisivo; non basta contestare argomentazioni, prove o una complessiva valutazione del merito.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Nell'azione revocatoria, la qualificazione dell'atto e la struttura del requisito soggettivo vanno censurate puntualmente rispetto alla motivazione concreta adottata dal giudice di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
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