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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26535/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha denunciato vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando in particolare la tenuta della ricognizione fotografica e, più in generale, la valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimo mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe avuto minore gravità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata, e che inoltre si limitasse a censurare la ricognizione fotografica senza confrontarsi con gli ulteriori elementi probatori valorizzati dal giudice di merito, tra cui la circostanza che l'autovettura utilizzata dal truffatore risultava intestata alla moglie del ricorrente. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego dell'attenuante della lieve entità, evidenziando che il fatto aveva prodotto un danno economico non irrilevante. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La decisione riguarda l'affermazione di responsabilità per truffa e conferma che, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione di merito resta insindacabile se sorretta da argomentazioni coerenti e non efficacemente aggredite con specifiche censure.

  • art. 131-bis c.p.

    Nel testo la difesa richiama una attenuante della lieve entità del fatto; la Corte valuta il motivo come infondato perché il danno economico non era irrilevante. Il riferimento sembra concernere un trattamento di minor disvalore del fatto, ma dal testo non emerge una puntuale qualificazione normativa dell'istanza.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è sufficiente riproporre doglianze già esaminate dal giudice di merito: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
  • La censura sulla valutazione della prova è inammissibile quando si limita a contestare un singolo elemento probatorio senza misurarsi con gli ulteriori elementi valorizzati dalla decisione di merito.
  • Il mancato riconoscimento di un trattamento di favore legato alla lieve entità del fatto è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale lo abbia motivato in base alla non irrilevanza del danno economico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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