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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda amministrativa per ottenere la NASpI, poi soddisfatta dall'INPS con pagamento intervenuto dopo il deposito del ricorso giudiziale ma prima della sua notificazione. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese; l'assicurato ha appellato solo il capo sulle spese, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché l'INPS sarebbe stato virtualmente soccombente, il pagamento sarebbe avvenuto dopo l'inizio della lite ed era stato preceduto da inerzia dell'ente, oltre a dedurre l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. La Corte d'appello ha confermato la compensazione rilevando che il pagamento era avvenuto prima della notificazione del ricorso e che il processo era proseguito per oltre due anni solo perché il ricorrente non aveva comunicato l'avvenuto pagamento. In cassazione il ricorrente ha riproposto, con un unico motivo, la violazione delle norme sulle spese e il vizio motivazionale, insistendo sulla soccombenza virtuale dell'INPS e sulla mancanza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per doppia conforme, poiché i fatti dedotti erano già stati valutati dai giudici di merito, e in parte infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., affermando che la motivazione della Corte territoriale era congrua e non illogica: il pagamento della prestazione era intervenuto prima della notificazione del ricorso e la prosecuzione del giudizio era dipesa dal comportamento della parte ricorrente che non aveva comunicato l'intervenuto soddisfacimento della pretesa. È stata quindi ritenuta legittima la compensazione integrale delle spese. Nulla è stato disposto per le spese di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    il vizio ex n. 5 non è deducibile in cassazione contro sentenza di appello confermativa in caso di doppia conforme; la censura ex n. 3 sulle spese consente solo il controllo del rispetto del limite per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 91 c.p.c.

    esprime il principio di soccombenza e di causalità delle spese, ma non esclude la compensazione nei casi consentiti dall'art. 92 c.p.c.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione in presenza delle ipotesi tipizzate e, dopo l'intervento della Corte costituzionale, anche di analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la relativa valutazione è discrezionale ma deve essere congruamente motivata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della pretesa di condanna alle spese, ma non ritenuto violato.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nei limiti prospettati dal ricorrente.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    ha giustificato la statuizione di nulla per le spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha ampliato, nel regime dell'art. 92 c.p.c., la nozione di ragioni idonee alla compensazione includendo analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle spese, il potere di compensazione del giudice di merito è discrezionale, ma deve restare entro il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa e deve essere sorretto da motivazione congrua e non illogica.
  • Il pagamento della prestazione o l'adempimento intervenuto dopo il deposito dell'atto introduttivo ma prima della notifica dello stesso può costituire, se adeguatamente motivato e valutato insieme al successivo comportamento processuale della parte attrice, una ragione idonea a giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese.
  • In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile nei limiti ordinari se il fatto dedotto è già stato valutato in modo convergente dai giudici di merito.
  • Ai fini della regolazione delle spese, assume rilievo il comportamento della parte che, pur avendo ottenuto soddisfazione sostanziale della pretesa, ometta di comunicare l'intervenuto pagamento e mantenga in vita il processo con rinvii non necessari.
  • Quando il motivo di ricorso per cassazione non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, la doglianza è inammissibile.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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