Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07206/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla costruzione di un edificio trifamiliare e dall'acquisto, da parte di alcuni proprietari, delle singole unità immobiliari. Successivamente si manifestavano infiltrazioni d'acqua nei locali interrati; venivano eseguiti interventi di drenaggio, ma i problemi si ripresentavano in anni successivi. Un accertamento tecnico preventivo attribuiva i difetti a carenze progettuali e costruttive, in particolare alla discontinuità del sistema di fondazione. I proprietari agivano ex art. 1669 c.c. chiedendo la condanna solidale dell'impresa costruttrice e dei tecnici al risarcimento dei danni; i convenuti eccepivano decadenza e prescrizione, sostenendo che i vizi fossero già noti in epoca molto anteriore. I progettisti chiamavano in garanzia la propria assicurazione per la manleva. In appello, la domanda risarcitoria veniva rigettata perché la Corte territoriale riteneva che la denunzia dei vizi fosse tardiva, facendo decorrere i termini da un momento precedente al compimento dell'opera e valorizzando una conoscenza dei difetti già nel 2000. In cassazione i proprietari proponevano otto motivi: contestavano, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo di una delle controparti, l'erronea individuazione del dies a quo dei termini dell'art. 1669 c.c., l'omesso esame di fatti decisivi sulla data di compimento dell'opera e sul significato dell'intervento di drenaggio del 2001, la ritenuta conoscenza dei vizi prima degli accertamenti tecnici del 2009, l'errata ripartizione dell'onere della prova e la pretesa violazione del giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il sesto motivo, e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 1669 c.c., il termine iniziale non decorre dalla mera edificazione della struttura, ma dal compimento dell'opera; inoltre, il termine per la denuncia dei vizi non inizia prima che il danneggiato abbia una conoscenza sicura dei difetti, della loro gravità e delle loro cause, normalmente acquisita tramite adeguati accertamenti tecnici. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva anticipato indebitamente tali decorrenze senza accertare il momento di completamento dell'opera e senza considerare che la piena conoscenza tecnica sarebbe intervenuta con il deposito dell'ATP del 2009.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando la parte contro cui è proposta l'impugnazione principale può subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dell'altrui gravame; non occorre un collegamento stretto con il solo oggetto dell'appello principale.

  • art. 1669 c.c.

    Il termine decennale decorre dal compimento dell'opera e il termine annuale per la denunzia dei vizi decorre dalla scoperta sicura dei difetti; non è sufficiente la mera edificazione della struttura né una conoscenza approssimativa o incompleta dei vizi.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità ex art. 1669 c.c. è qualificata come responsabilità extracontrattuale speciale, posta a tutela rafforzata del committente, degli aventi causa e dei terzi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la tempestività della denunzia grava sul danneggiato quanto alla collocazione temporale della scoperta, ma la piena conoscenza dei vizi e delle loro cause richiede accertamenti tecnici idonei; non può essere invertito l'onere imponendo al proprietario di dimostrare la diversità dei vizi senza considerare la prova della loro conoscenza sicura.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma tali censure sono rimaste assorbite in parte e accolte nei limiti dell'erronea applicazione dei termini dell'art. 1669 c.c.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Indica il rito utilizzato in primo grado per introdurre la domanda risarcitoria in via sommaria.

Massime di principio

  • In materia di gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., il termine decennale di garanzia decorre dal compimento dell'opera, non dalla mera realizzazione della struttura o da fasi intermedie di costruzione.
  • La denunzia dei vizi è tempestiva solo quando il danneggiato abbia acquisito una conoscenza sicura e completa dei difetti, della loro gravità e delle loro cause; la decorrenza del termine non può essere anticipata se i fenomeni non erano ancora pienamente comprensibili.
  • L'accertamento del dies a quo dei termini dell'art. 1669 c.c. richiede una specifica ricostruzione fattuale del momento di completamento dell'opera e del momento di scoperta tecnica dei vizi; una motivazione che confonda tali momenti è censurabile in cassazione.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile ogni volta che l'accoglimento dell'impugnazione principale possa peggiorare la posizione dell'impugnante incidentale, anche se il gravame incidentale è rivolto contro una parte diversa dall'appellante principale.
  • Nel giudizio sull'art. 1669 c.c., l'onere della prova deve essere distribuito tenendo distinto il fatto della scoperta dei vizi dalla loro piena intelligibilità tecnica; non basta valorizzare una generica percezione del difetto per far decorrere il termine annuale di denunzia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.