Cassazione Civile, Ordinanza n. 21726/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a uno stabilimento balneare censito in categoria D/6, per il quale la rendita proposta in sede DOCFA era stata rettificata dall'Ufficio. La contribuente aveva contestato sia la determinazione della rendita sia la validità della procedura catastale; in primo grado il ricorso era stato accolto e l'atto annullato, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale, ma nel dispositivo aveva anche dato atto dell'accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia e aveva comunque posto le spese a carico della contribuente. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: il primo deduceva la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; il secondo e il terzo contestavano la tardività/inammissibilità dell'appello incidentale e della costituzione dell'Ufficio; il quarto e il quinto censuravano i criteri di stima catastale adottati per le unità a destinazione speciale e, in particolare, l'uso del reddito/canone anziché del costo di costruzione; il sesto e il settimo riguardavano l'omesso esame del motivo sull'asserita carenza di assenso della contribuente alla presentazione del DOCFA da parte del tecnico; l'ottavo lamentava l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla sottoscrizione della denuncia da parte del solo tecnico. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando una palese divergenza tra motivazione e dispositivo, tale da rendere nulla la sentenza per impossibilità di individuare con certezza la statuizione effettiva e non emendabile con correzione di errore materiale. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri sette motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al vizio accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la controversia eliminando la contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo riscontrata nella sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, nn. 4) e 5), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione coerente e un dispositivo non contrastante con essa; la mancanza di tale coerenza integra nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le regole sulla motivazione della sentenza tributaria richiamano quelle del processo civile, con conseguente applicazione dei principi sulla nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza.
artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per svista o disattenzione che non alteri il contenuto sostanziale della decisione; non è utilizzabile quando la divergenza incide sulla sostanza del decisum.
Richiamato nei motivi inerenti alla tardività dell'appello incidentale e della costituzione, ma tali doglianze sono rimaste assorbite.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla dedotta tardività dell'appello incidentale nel processo tributario.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione alla disciplina dell'appello nel processo tributario e alla censura di tardività della costituzione dell'Ufficio.
art. 32, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per le censure di omessa pronuncia e motivazione sui motivi di appello incidentale.
Richiamato come parametro dell'omessa pronuncia sui motivi dedotti in appello incidentale.
art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ.
Le varie censure sono state prospettate come violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
d.P.R. 1 dicembre 1942, n. 1142, artt. 15, 27, 28 e 29
Richiamati nei motivi sulla determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza integra nullità della pronuncia quando non consente di individuare con certezza la decisione effettivamente assunta dal giudice.
- La correzione dell'errore materiale è praticabile solo se l'errore è meramente grafico o di trascrizione, immediatamente riconoscibile dal testo della decisione e non idoneo a mutarne il contenuto sostanziale.
- Se motivazione e dispositivo sono tra loro inconciliabili sul punto decisivo della soccombenza o della statuizione finale, il vizio non è emendabile con il procedimento di correzione ma richiede l'annullamento della sentenza impugnata.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio radicale della pronuncia, gli ulteriori motivi che attengono al merito o ad altri profili processuali restano assorbiti.
- In tema di sentenze tributarie, il giudice di merito deve esporre in modo coerente le ragioni della decisione, soprattutto quando regola anche le spese in base al principio di soccombenza; la motivazione non può giustificare un esito incompatibile con il dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21605/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21606/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21607/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21608/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21609/2025 del 28/07/2025
- ordinanza_civile · 28 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21610/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →