Cassazione Civile, Sentenza n. 12902/2021 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento disciplinare a carico dell'avvocato Paolo Litrico per presunto conflitto di interessi (avere, tramite il proprio studio, gestito sia la posizione di attore personale sia quella del convenuto Chiereghin nello stesso sinistro) e per atti predisposti da sue collaboratrici; contestazioni sorte dopo un sinistro stradale e un contenzioso civile, con successivo procedimento penale che ha portato ad assoluzione per alcuni capi per "il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato" e ad assoluzione per altro capo perché il fatto non sussiste. Litrico ha impugnato la decisione disciplinare sostenendo: a) che la formula assolutoria penale di depenalizzazione impedisce la valutazione disciplinare; b) che i fatti non erano rilevanti disciplinarmente perché, nella migliore ipotesi, costituivano solo un conflitto di interessi potenziale/apparente; c) che l'azione disciplinare era prescritta.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Distrettuale di Disciplina (essendo parti nel giudizio il Consiglio dell'Ordine locale e la Procura Generale) e ha rigettato il ricorso principale di Litrico. In particolare la Corte ha confermato il principio secondo cui, dopo la riforma (legge n. 247/2012), il giudice disciplinare ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale: solo le sentenze penali irrevocabili con le formule assolutorie "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" vincolano il giudice disciplinare; le formule contemplanti la depenalizzazione o che affermano che "il fatto non costituisce reato/illecito penale" o che "non è previsto dalla legge come reato" non ostano a un'autonoma valutazione disciplinare. La Corte ha altresì ritenuto applicabile il nuovo Codice Deontologico (art. 24) quale norma più favorevole e ha ritenuto fondato l'accertamento di un conflitto di interessi anche di natura potenziale/apparente, così giustificando la sanzione disciplinare (di fatto confermando la decisione che aveva ridotto la sospensione ad una censura). Infine la Corte ha respinto la doglianza sulla prescrizione: al fatto commesso prima dell'entrata in vigore della legge 247/2012 si applica il precedente termine quinquennale, che nel caso di specie non si era perfezionato perché la prescrizione era stata interrotta dagli atti disciplinari.
Norme richiamate
"il fatto non costituisce illecito penale"
La Corte ha spiegato che la formula prevista dall'art. 653 (e formule equivalenti quali "il fatto non costituisce reato" o "il fatto non è previsto dalla legge come reato") non vincola il giudice disciplinare dopo la legge n. 247/2012: solo le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" hanno efficacia di giudicato preclusiva in sede disciplinare.
"il fatto non costituisce reato"
Usata dalla Corte per distinguere le diverse formule assolutorie; anche questa formula non esclude la materialità del fatto e quindi non impedisce la valutazione disciplinare autonoma.
legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 54
"Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti"
Fondamento della piena autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale: il giudice disciplinare può valutare autonomamente i fatti salvo il vincolo derivante dalle sentenze penali irrevocabili che escludono ontologicamente il fatto (es. "il fatto non sussiste").
legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 56, comma 3
"se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto"
Richiamata dalla Corte per spiegare che la disciplina della prescrizione prevista dalla legge 247/2012 (più favorevole ma con limiti) non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; pertanto al caso si applicava la previgente disciplina quinquennale.
r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51
"L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni"
Applicabile ratione temporis ai fatti anteriori alla legge 247/2012; la Corte ha chiarito che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può effettivamente essere esercitato (di norma dal passaggio in giudicato della sentenza penale quando questa influisce sul decorso), e che gli atti disciplinari interruttivi hanno efficacia, perciò nel caso la prescrizione non era maturata.
Codice Deontologico Forense, art. 24
"1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita..." e "5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società..."
La norma impone un obbligo di astensione anche in presenza di conflitto di interessi potenziale o quando le parti si rivolgano ad avvocati che collaborano abitualmente; la Corte ha ritenuto applicabile il nuovo Codice (norma più favorevole) e ha ritenuto sufficiente il conflitto potenziale per configurare la violazione deontologica.
Codice Deontologico Forense, art. 55
Richiamato nel ricorso come norma che disciplina la riapertura del procedimento disciplinare in caso di assoluzione piena, ma la Corte ha sottolineato che tale previsione non impedisce l'autonomia valutativa del giudice disciplinare secondo la legge 247/2012.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 247/2012 il giudice disciplinare ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale: solo una sentenza penale irrevocabile con formule assolutorie che escludono ontologicamente il fatto ("il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso") impedisce la ri-valutazione disciplinare degli stessi fatti.
- Una assoluzione penale basata sulla depenalizzazione, su mancanza di rilevanza penale o su formule quali "il fatto non costituisce reato" o "non è previsto dalla legge come reato" non preclude l'esercizio dell'azione disciplinare né vincola automaticamente il giudice disciplinare.
- Il conflitto di interessi previsto dal Codice Deontologico impone, talora, un obbligo di astensione anche quando il conflitto è solo potenziale o apparente; non è necessario che si sia verificato un concreto pregiudizio per la parte assistita perché la norma tuteli il principio di correttezza e indipendenza.
- La disciplina della prescrizione applicabile va determinata ratione temporis: per illeciti anteriori alla riforma del 2012 si applica il previgente termine (es. 5 anni) e la prescrizione può essere interrotta dagli atti di procedimento disciplinare; la decorrenza può logicamente dipendere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato.
- In impugnazioni avanti la Corte di Cassazione non sono sempre legittimati a stare in giudizio come resistenti tutti gli organi che hanno partecipato al procedimento: occorre individuare la parte destinataria del provvedimento impugnato (in genere il Consiglio dell'Ordine locale e la Procura Generale).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12959/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12888/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12804/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12805/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12806/2021 del 13/05/2021
- Sentenza civile · 13 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12807/2021 del 13/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →