Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società titolare di una concessione su porzione di demanio marittimo aveva chiesto la restituzione delle somme pagate dal 2004 al 2012 a titolo di sovracanone regionale. Secondo la ricorrente, tale pretesa pecuniaria era stata introdotta da determinazioni regionali adottate in base all'art. 46 del d.P.R. n. 348 del 1979 e poi richiamata nell'atto concessorio, ma gli atti presupposti erano stati annullati dal giudice amministrativo con efficacia erga omnes; perciò era venuto meno il titolo legittimante la riscossione. La Corte d'appello aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia investisse l'esercizio di poteri autoritativi della Regione in materia di concessioni di beni pubblici. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., sostenendo che non contestava l'azione autoritativa della Regione né la concessione demaniale, ma agiva solo per la ripetizione di indebito delle somme versate sine titulo dopo l'annullamento degli atti amministrativi che avevano imposto il sovracanone.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha qualificato la domanda come azione di ripetizione di indebito fondata sulla sopravvenuta mancanza del titolo, perché il concessionario non contestava la legittimità del potere autoritativo in sé, ma sosteneva che gli atti amministrativi che imponevano il sovracanone erano stati annullati e quindi non potevano più giustificare la trattenuta delle somme. La controversia è stata quindi ricondotta tra quelle a contenuto meramente patrimoniale relative a canoni, indennità o altri corrispettivi, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, che dovrà anche liquidare le spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
le controversie su concessioni di beni pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo quelle che concernono indennità, canoni o altri corrispettivi e che abbiano contenuto meramente patrimoniale; se la lite riguarda invece il sindacato sull'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, opera la giurisdizione amministrativa
la giurisdizione si determina in base alla domanda, secondo il petitum sostanziale e la causa petendi, valutando la natura intrinseca della posizione soggettiva dedotta e i fatti allegati
art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
è il vizio dedotto nel ricorso per censurare la decisione sulla giurisdizione
art. 46 del d.P.R. n. 348 del 1979
è richiamato come base normativa delle determinazioni regionali che avevano previsto il sovracanone, poi annullate dal giudice amministrativo
Massime di principio
- Nelle controversie relative a concessioni di beni pubblici, la linea di demarcazione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa va tracciata in base alla natura della pretesa sostanziale: se la lite riguarda solo il pagamento o la ripetizione di canoni e corrispettivi, senza contestazione del potere autoritativo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La domanda di ripetizione di somme versate in esecuzione di un titolo amministrativo poi annullato va qualificata, ai fini del riparto di giurisdizione, come azione patrimoniale per indebito o per sopravvenuta mancanza del titolo, non come impugnazione dell'esercizio del potere amministrativo.
- Ai fini della giurisdizione conta il petitum sostanziale e la causa petendi effettivamente dedotti dall'attore; non rileva la sola presenza, nel rapporto, di un atto concessorio o di provvedimenti amministrativi presupposti.
- Le questioni sull'estensione dell'efficacia del giudicato amministrativo e sulla concreta regolazione del rapporto concessorio appartengono al merito della controversia e non possono essere decise nella fase dedicata al solo riparto di giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03653/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03661/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03671/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03674/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03675/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03678/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →