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Sentenza

Sentenza del 08/01/2024 n. 589 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso IRAP relativa agli anni 2013-2017 sulla base della mancata sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione: il ricorrente svolgeva attività di consulenza esclusivamente per KPMG Advisory Spa (di cui era socio tra circa cento) e dunque, a suo avviso, non disponeva di una struttura organizzativa propria suscettibile di creare valore aggiunto distinto dal lavoro personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso di A.A. La Corte ha ritenuto che l'organizzazione di cui il professionista si avvaleva fosse riconducibile alla società (KPMG Advisory Spa) e non al singolo professionista, per cui non ricorreva il presupposto IRAP a carico del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; spese di lite in Cassazione a carico dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi e oneri accessori).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 1 e art. 2

    art. 2: l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

    L'IRAP ha per presupposto l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata; per i lavoratori autonomi è necessario verificare se esista una autonoma organizzazione distinta dal lavoro personale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 156/2001

    Conferma che l'IRAP è imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate e che l'accertamento dell'autonoma organizzazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • Cass. Sez. U., n. 9451/2016

    Individua i parametri per riconoscere l'autonoma organizzazione: a) il contribuente deve essere il responsabile dell'organizzazione (non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità), b) impiego di beni strumentali eccedenti il minimo o uso non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di un mero collaboratore esecutivo/di segreteria.

  • Cass. n. 18260/2023 e altra giurisprudenza consolidata (numerosi precedenti citati)

    Principio secondo cui l'attività professionale svolta nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza di per sé il presupposto IRAP a carico del professionista: l'organizzazione va imputata alla società se questa è soggetto autonomo che dispone di capacità decisionale e operativa.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (richiamato nei motivi)

    Norme sulla cassazione per violazione di norme di diritto o per vizi di motivazione (articolate nei motivi di impugnazione).

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36 (richiamato nei motivi)

    Principio relativo alla motivazione della decisione e alla necessità che il giudice non disconosca fatti pacifici o ometta di considerare prove depositate; richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria della CTR.

  • Cod. proc. civ., art. 115 (richiamato nei motivi)

    Riguarda l'onere della prova e la valutazione delle prove; invocato per sostenere che la CTR avrebbe ignorato fatti pacifici (compensi percepiti quasi esclusivamente dalla società).

Massime di principio

  • Il presupposto IRAP dell'"autonoma organizzazione" va verificato caso per caso e per singolo anno d'imposta: non basta che il professionista si avvalga di una struttura organizzata, è necessario che ne sia il responsabile effettivo.
  • Se il professionista svolge l'attività prevalentemente o esclusivamente all'interno e a favore di una società dotata di propria organizzazione, quell'organizzazione è imputabile alla società e non al singolo: in tal caso i proventi del professionista non sono soggetti a IRAP come attività autonomamente organizzata del professionista.
  • L'onere probatorio, in materia di rimborso IRAP, grava sul contribuente che chiede il rimborso: deve dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione a suo carico; tuttavia la mera qualità di socio o amministratore non è di per sé sufficiente a dimostrare che il professionista sia responsabile dell'organizzazione.
  • La presenza di beni strumentali rilevanti o l'impiego non occasionale di lavoro altrui (oltre la soglia di un mero collaboratore esecutivo) sono indici significativi di autonoma organizzazione riferibile al soggetto che li controlla; bisogna valutare se il professionista abbia poteri di comando e disponibilità economica su tali fattori produttivi.
  • Il ruolo formale (es. carica sociale) non determina automaticamente la responsabilità organizzativa: conta la concreta disponibilità e il potere decisionale sull'organizzazione e sui fattori produttivi.
  • Nei casi in cui la struttura opera per generare il valore della produzione della società, e il professionista vi si limita a prestare la propria opera, l'IRAP si applica alla società e non al singolo prestatore.

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