Sentenza del 08/01/2024 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
In sede di compravendita (10.12.2018) gli acquirenti avevano chiesto le agevolazioni 'prima casa' e il criterio prezzo-valore; la sig.ra bbb reclamava anche il riconoscimento, ai sensi dell'art. 7 L. 448/98, di un credito d'imposta pari all'IVA agevolata (€ 568,10) pagata nel 2000/2001 per lavori di costruzione di un'abitazione precedentemente venduta. L'Amministrazione ha negato il credito ritenendo che il beneficio 'prima casa' e quindi il credito ad esso connesso si riferiscano all'acquisto di un immobile abitativo tramite contratto traslativo oneroso e non all'acquisto di un terreno sul quale poi è stata edificata una casa; pertanto non si sarebbe generato il credito reclamato. Il Notaio ha sostenuto che la costruzione equivale a acquisto a titolo originario (accessione, art. 924 c.c.) e quindi dovrebbe produrre il medesimo credito. Il Tribunale ha condiviso l'Amministrazione richiamando la stretta interpretazione delle agevolazioni tributarie e, in appello, la Corte ha confermato tale interpretazione, osservando inoltre la carenza probatoria circa le fatture/contratti delle opere e rilevando che le somme indicate (IVA e imponibile) erano incompatibili con la realizzazione in appalto di una casa.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello del Notaio e ha confermato la sentenza di primo grado. È stata ritenuta corretta l'interpretazione letterale dell'art. 7 L. 448/98 secondo cui il credito d'imposta compete solo se il precedente acquisto agevolato si è concretizzato in un trasferimento a titolo oneroso di un immobile abitativo beneficiario delle agevolazioni 'prima casa'. È stata inoltre richiamata la necessità di documentazione probatoria (contratti d'appalto, fatture) che nel caso concreto non è risultata idonea. Le spese di lite sono state compensate per entrambe le fasi per la peculiarità della controversia e l'assenza di precedenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Legge 23.12.1998 n. 448, art. 7, cc. 1-2
ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso ... è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiuntivo corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato
Il credito d'imposta spetta soltanto se il precedente acquisto era effettivamente agevolato come 'prima casa' nell'ambito di un trasferimento a titolo oneroso di un immobile abitativo; non si estende, per interpretazione letterale, all'acquisto del suolo seguito da costruzione dell'immobile
Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte I (TPI) allegata al TUR
Definisce i requisiti per fruire dell'agevolazione 'prima casa' (ambito applicativo limitato ai trasferimenti di immobili abitativi e ai relativi diritti reali acquisiti a titolo oneroso); la Corte l'ha richiamata per escludere l'applicazione al trasferimento di terreni
Art. 1, comma 497, L. 23.12.2005 n. 266
Norma citata nella fase istruttoria relativa al criterio prezzo-valore per il calcolo delle imposte, ma non decisiva ai fini del riconoscimento del credito d'imposta oggetto della controversia
Art. 57 del TUR
Prevede la notificazione dell'avviso di liquidazione anche al notaio rogante quale coobbligato solidale, da cui deriva la legittimazione passiva del Notaio alla impugnazione
Art. 14 delle Preleggi
Principio della stretta interpretazione delle norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie, richiamato dalla giurisprudenza per giustificare un'interpretazione restrittiva della disposizione che riconosce il credito
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la costruzione equivale a acquisizione della proprietà per accessione; la Corte ha ritenuto che tale concetto civile non consenta di estendere per analogia il beneficio tributario riservato ai trasferimenti onerosi di immobili abitativi
Massime di principio
- Il credito d'imposta previsto dall'art. 7 L. 448/98 si riconosce solo quando il precedente acquisto abbia effettivamente beneficiato dell'agevolazione 'prima casa' nell'ambito di un trasferimento a titolo oneroso di un immobile abitativo; l'acquisto di un terreno sul quale poi si è costruito non dà automaticamente diritto al credito.
- Le agevolazioni fiscali in materia immobiliare devono essere interpretate restrittivamente (art. 14 Preleggi): non sono ammesse estensioni per analogia che allarghino la platea dei beneficiari previsti dalla lettera della norma.
- La prova documentale spetta al contribuente: per ottenere il credito occorre esibire contratti d'appalto e fatture che dimostrino l'effettivo pagamento dell'IVA agevolata e la natura dell'operazione (costruzione in appalto vs lavori 'in economia').
- Se le fatture/informazioni sul presunto precedente acquisto o sulle opere non risultano coerenti (importi incompatibili con una costruzione in appalto), l'Amministrazione può legittimamente negare il credito.
- La responsabilità formale del notaio: l'ufficio può notificare l'avviso anche al notaio come coobbligato; il notaio può impugnare l'atto ma la vicenda sostanziale resta vincolata alla corretta interpretazione delle norme e alla prova prodotta dal contribuente.
- In casi simili è opportuno verificare preliminarmente la natura dell'operazione originaria (se era effettivamente un trasferimento agevolato di un immobile abitativo) e raccogliere documentazione completa (atto d'acquisto originario, fatture IVA, contratti d'appalto) prima di richiedere il riconoscimento del credito.
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