Sentenza del 08/01/2024 n. 20 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Il cd. "nuovo redditometro" costituisce presunzione relativa di maggior reddito, salva prova contraria del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un accertamento basato sul cd. "nuovo redditometro", che assumeva una maggiore capacità contributiva in relazione alle spese sostenute dal contribuente; il ricorrente contestava la presunzione di maggior reddito e, in subordine, una presunta violazione della privacy
La decisione
il giudice ha ritenuto legittimo l'accertamento redditometrico: il redditometro costituisce una presunzione relativa secondo la quale il reddito non può essere inferiore alle spese certe e documentate sostenute nell'anno d'imposta; tale presunzione è comunque superabile dalla prova contraria fornita dal contribuente. Inoltre è stato stabilito che l'uso del redditometro non integra di per sé una violazione della privacy, poiché si fonda su spese documentate e certe legittimamente utilizzabili in sede di accertamento
Norme richiamate
normativa sul redditometro (disciplina tributaria primaria e regolamentare)
la disciplina attribuisce efficacia di presunzione relativa alle spese documentate rilevate ai fini dell'accertamento del reddito; la presunzione impone al contribuente l'onere di fornire elementi contrari
principio della tutela della riservatezza/diritto alla privacy
interpretato nel senso che l'accertamento redditometrico che utilizza soltanto spese certe e documentate non costituisce violazione della privacy del contribuente
Massime di principio
- Il "nuovo redditometro" opera come presunzione relativa: l'Amministrazione parte da una presunzione che il reddito non sia inferiore alle spese documentate, ma il contribuente può confutare tale presunzione con prove contrarie
- In sede difensiva il contribuente deve concentrare la propria prova su documentazione che giustifichi le fonti di copertura delle spese (risparmi, finanziamenti, donazioni, eredità, redditi esenti o non imponibili, rateizzazioni, ecc.)
- L'accertamento redditometrico è limitato all'utilizzo di spese certe e documentate; esclusi, in quanto tali, elementi meramente mediati o presunzioni di spese non comprovate
- La contestazione di violazione della privacy difficilmente riesce se l'Amministrazione usa soltanto dati documentali e pertinenti all'accertamento fiscale; rimane però necessario il rispetto delle garanzie procedurali e della proporzionalità nell'impiego dei dati
- In pratica: conservare e produrre documentazione comprovante le fonti di finanziamento delle spese è essenziale per rimuovere o ridurre l'accertamento; l'onere probatorio grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fondato l'accertamento sulle spese documentate
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