Sentenza del 08/01/2024 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
La redditività minima attribuita dalla disciplina prevista per le società cd. "di comodo" trova applicazione salva prova da parte del contribuente circa l'esistenza di esimenti oggettiva che ne impongono la deroga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha confermato che la disciplina della redditività minima trova applicazione di massima e può essere derogata solo ove il contribuente provi, con elementi oggettivi, l'esistenza di esimenti che giustifichino il risultato fiscale diverso. Poiché l'onere della prova grava esclusivamente sul contribuente, in mancanza di prova sufficiente l'atto impositivo è stato ritenuto legittimo
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'applicazione della disciplina che attribuisce alle "società di comodo" un reddito minimo imponibile (art. 2, co. 36‑quinquies d.l. 138/11). Il contribuente ha contestato l'applicazione della regola sostenendo l'esistenza di esimenti oggettive che avrebbero dovuto escludere la determinazione del reddito minimo
Norme richiamate
art. 2, co. 36 quinquies d.l. 138/11
art. 2, co. 36 quinquies d.l. 138/11
la norma instaura una presunzione normativa di redditività minima per le società di comodo; tale presunzione è derogabile solo mediante prova contraria fornita dal contribuente dimostrando esimenti oggettive
Massime di principio
- La regola della redditività minima per le società di comodo opera in via ordinaria; spetta al contribuente fornire la prova documentale di circostanze oggettive che giustifichino una deroga.
- L'onere della prova è esclusivamente a carico del contribuente: senza documentazione chiara e oggettiva (contratti, fatture, perizie, documenti bancari, piani industriali, eventi straordinari) la presunzione normativa prevale.
- Le "esimenti oggettive" devono essere concrete e comprovabili (es. fase di avvio comprovata da spese di investimento e piano industriale, temporanea inattività dovuta a cause documentate, eventi straordinari/forza maggiore) e non generiche allegazioni.
- In pratica l'Amministrazione può applicare la disciplina e l'atto resta valido finché il contribuente non prova il contrario; quindi è consigliabile produrre prove tempestive e specifiche in grado di ricostruire il nesso di causa tra le circostanze invocate e l'assenza di redditività.
- In sede contenziosa i giudici applicano la presunzione normativa ma valutano la documentazione prodotta: esiti favorevoli al contribuente sono possibili solo con prova stringente e congrua.
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