Sentenza del 08/01/2024 n. 19 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Non può essere oggetto di trasferimento un credito derivante da uno sgravo di accisa qualora la domanda sia intempestiva e il credito usato in parte per compensare un acconto successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso la possibilità di trasferire il credito d'accisa: il trasferimento è precluso perché la richiesta è stata presentata oltre il termine biennale di decadenza applicabile (quello previsto per l'istanza di rimborso) e perché il credito era stato almeno parzialmente utilizzato per compensare debiti d'imposta in acconto per periodi successivi, circostanza che impedisce il trasferimento residuo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il trasferimento di un credito derivante da uno sgravo di accisa ad altri capitoli della stessa società in diversi stabilimenti. La domanda di trasferimento è risultata intempestiva rispetto al termine biennale previsto e, inoltre, il contribuente aveva utilizzato in parte il credito per compensare un debito d'imposta dovuto in acconto per periodi successivi.
Norme richiamate
art. 56, co. 1 TUA (Testo Unico Accise)
Il termine biennale di decadenza previsto per l'istanza di rimborso previsto dall'art. 56, co. 1 TUA si applica altresì al trasferimento del credito d'accisa verso altri capitoli/stabilimenti della stessa società; pertanto la richiesta di trasferimento è soggetta allo stesso limite temporale e diventa inammissibile se proposta oltre tale termine.
Massime di principio
- Il diritto a trasferire un credito d'accisa è soggetto a decadenza: occorre proporre la richiesta entro il termine biennale previsto per le istanze di rimborso (art. 56, co. 1 TUA).
- Se il credito è stato anche solo in parte utilizzato per compensare debiti d'imposta successivi (es. acconti), la parte utilizzata non è oggetto di trasferimento e ciò può precludere l'intero trasferimento residuo.
- Prima di utilizzare un credito d'accisa per compensazioni occorre valutare l'eventuale necessità di trasferirlo ad altri capitoli o stabilimenti, poiché l'uso per compensazioni può compromettere successivi riequilibri contabili o trasferimenti.
- Le richieste amministrative collegate a sgravi e rimborsi devono rispettare strettamente i termini di decadenza; il mancato rispetto rende la domanda inammissibile indipendentemente dal merito del credito vantato.
- In pratica, per preservare la possibilità di trasferimento, il contribuente dovrebbe: (a) presentare tempestivamente l'istanza entro 2 anni; (b) evitare di utilizzare il credito per compensazioni se è in corso l'intenzione o la necessità di trasferirlo; (c) documentare chiaramente la natura e la destinazione del credito.
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