Sentenza del 08/01/2024 n. 3 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Avviso di accertamento Iva - Efficacia riflessa di giudicato anche per soggetti estranei - Sussiste - Nesso di pregiudizialità/dipendenza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorrente contestava l'avviso di accertamento invocando la violazione del giudicato di una precedente pronuncia: la sentenza passata in giudicato (anche se non investita dell'effetto vincolante pieno dell'art. 2909 c.c.) deve essere considerata tale da impedire un diverso accertamento nei confronti di terzi quando sussista un nesso di pregiudizialità/dipendenza fra le situazioni giuridiche, quando la pronuncia contenga l'affermazione di una verità che non ammette diverso accertamento e quando il terzo non vanti un diritto autonomo distinto da quello oggetto del giudicato.
La decisione
l'avviso di accertamento IVA è stato annullato per violazione del giudicato. Il giudice ha ritenuto applicabile l'efficacia riflessa del giudicato anche nei confronti del contribuente rimasto estraneo al processo che aveva originato la sentenza, in base ai principi esposti dalla Corte di Cassazione (Ord. n. 18062/2019 e Cass. n. 4241/2013): la precedente decisione può avere efficacia probatoria/indiretta e impedire un diverso accertamento quando ricorrono le condizioni di pregiudizialità e assenza di diritto autonomo del terzo.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
la sentenza passata in giudicato non sempre ha effetto vincolante diretto nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2909 c.c.; tuttavia ciò non esclude che essa possa svolgere efficacia riflessa, probatoria o di elemento documentale nell'accertamento di situazioni giuridiche connesse
Ordinanza Corte di Cassazione n. 18062/2019
Ord.; Corte di Cassazione n. 18062/2019
il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti estranei quando sussiste un nesso di pregiudizialità/dipendenza fra situazioni giuridiche, quando la sentenza afferma una verità che non ammette diverso accertamento e quando il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello sul quale è intervenuto il giudicato
Sentenza Corte di Cassazione n. 4241/2013
Cass.; Sent. n. 4241/2013
la sentenza passata in giudicato, pur non avendo sempre effetto vincolante ai sensi dell'art. 2909 c.c., può avere efficacia riflessa come prova o elemento di prova documentale; il giudice di merito è tenuto a esaminare la sentenza prodotta e a valutarne liberamente il contenuto insieme agli altri elementi di giudizio
Massime di principio
- Il giudicato può avere efficacia riflessa nei confronti di terzi quando sussiste un nesso di pregiudizialità o dipendenza tra le situazioni giuridiche interessate.
- Perché l'efficacia riflessa operi devono sussistere: (i) una affermazione decisoria che non ammette diverso accertamento, (ii) l'assenza di un diritto autonomo del terzo e (iii) il collegamento pregiudiziale tra le questioni.
- Anche se una sentenza non vincola direttamente i terzi ai sensi dell'art. 2909 c.c., può comunque costituire prova documentale di rilevanza determinante e ostare a successivi accertamenti amministrativi o giudiziari su fatti o rapporti giuridici sostanzialmente coincidenti.
- Il contribuente può invocare giudicati precedenti a propria difesa contro un avviso di accertamento e il giudice di merito deve esaminare e valutare liberamente la sentenza prodotta insieme agli altri elementi probatori.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare gli effetti del giudicato e non riproporre accertamenti incompatibili con pronunce passate in giudicato quando ricorrono le condizioni per l'efficacia riflessa.
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