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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4235/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra varie condanne riportate in sentenze emesse da diversi Tribunali (Monza, Bergamo, Lecco) relative a reati di natura predatoria e connessi, commessi tra il 2012 e il 2014. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la domanda ritenendo una parziale eterogeneità delle condotte in ragione di diverse localita, modalita esecutive, lasso temporale, periodi di detenzione intervenuti e talvolta il concorso con altri soggetti. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza denunciando errata applicazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e carenze/contraddittorieta della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per mancata motivazione sul punto decisivo, ossia perche non e' stato spiegato perche il previo riconoscimento della continuazione operato in sede di cognizione per alcuni reati non potesse essere esteso anche agli altri reati oggetto dell'istanza. La Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione non puo' ignorare una unificazione precedente pronunciata in sede di cognizione salvo che non indichi specifiche e significative ragioni per escluderne l'estensione. Per tali ragioni l'ordinanza e' stata annullata con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, per nuovo esame che tenga conto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione, valutando una istanza di riconoscimento della continuazione, deve tenere conto delle unificazioni gia' operate in sede di cognizione e puo' discostarsene solo indicando specifiche e significative ragioni; l'assenza di adeguata motivazione su questo punto implica nullita' della decisione impugnata.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte richiama la corretta interpretazione del concetto di unitaria ideazione ab origine quale presupposto della continuazione e richiede che il giudice esamini se dalle condotte emerga un disegno criminoso unitario.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi all'erronea applicazione della legge e alla insufficiente o contraddittoria motivazione: qui sono stati invocati per contestare sia l'applicazione delle norme sulla continuazione sia la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

  • Corte cost., sent. n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione alla necessita' di rinvio ad altra composizione del Tribunale per nuovo esame, quando la Corte di cassazione annulla una decisione per vizi di motivazione.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic - Rv. 258227)

    Precedente della Cassazione che afferma il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non puo' trascurare una precedente unificazione eseguita in fase di cognizione senza motivare adeguatamente le ragioni del dissenso.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nell'esaminare una richiesta di riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.), deve considerare le unificazioni gia' operate in sede di cognizione: una precedente declaratoria di continuazione e' un forte indicatore della sussistenza del vincolo e la sua non estensione richiede motivazione specifica e significativa.
  • Fattori quali la diversa localizzazione dei reati, le modalita esecutive, l'ampiezza temporale, i periodi di detenzione interposti o il concorso con altri soggetti non determinano automaticamente l'esclusione della continuazione; il giudice deve valutare il complesso degli elementi e spiegare come essi ostino all'esistenza di un disegno criminoso unitario.
  • La carenza o contraddittorieta' della motivazione costituisce motivo di annullamento in Cassazione: nelle decisioni che incidono sulla continuazione e sulle modalita di esecuzione delle pene e' richiesta una motivazione puntuale sui profili decisivi.
  • Se la Cassazione annulla per vizi di motivazione, il procedimento e' spesso rinviato al giudice a quo in diversa composizione per un nuovo esame che recepisca i principi giurisprudenziali indicati.
  • Per chi propone istanza di riconoscimento della continuazione e' utile documentare espressamente i precedenti riconoscimenti in sede di cognizione e fornire argomentazioni mirate a dimostrare l'unita' di disegno criminoso (specie di reato, temporalita' ravvicinata, identita' modalita operative, contesto territoriale), poiche' tali elementi hanno rilievo particolarmente incisivo in sede esecutiva.

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