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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26948/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di circa 486.000 euro ottenuto da una banca per il recupero di un credito derivante da mutuo fondiario, azionato nei confronti del fideiussore della società mutuataria. Il debitore proponeva opposizione, rigettata in primo grado. In appello, però, egli citava la società mandataria della banca (già incaricata della gestione del credito) anziché la banca stessa, che era la reale titolare del credito e parte del giudizio di opposizione. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione degli artt. 163, 164, 170, 156, 342 e 366 c.p.c., sostenendo: (i) che la società appellata, pur erroneamente indicata, si fosse comunque costituita come rappresentante della banca; (ii) che la notifica della sentenza di primo grado fosse stata eseguita dal difensore della società mandataria, circostanza che dimostrerebbe la sua partecipazione al processo come sostituto processuale; (iii) che la difesa svolta nel merito dall’appellata avrebbe sanato l’errore di individuazione del contraddittore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d’appello, che aveva rigettato l’appello per difetto di legittimazione passiva dell’appellata erroneamente evocata. La Corte ha chiarito che la notificazione della sentenza da parte del difensore della società mandataria trovava giustificazione nel rapporto di mandato processuale con la banca, non in una inesistente sostituzione processuale. In un giudizio di impugnazione, la legittimazione a resistere spetta a chi è stato parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata; dunque l’appello avrebbe dovuto essere proposto contro la banca, parte vittoriosa in primo grado, e non contro la mandataria. La difesa nel merito svolta dalla società evocata è stata considerata meramente subordinata e irrilevante rispetto alla decisiva eccezione di difetto di legittimazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui; la Corte lo richiama per escludere che la mandataria potesse agire come sostituto processuale della banca.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha concentrato la decisione sulla corretta individuazione della parte legittimata a resistere in appello.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza che la Corte ne ravvisasse violazione utile a sovvertire l’esito della causa.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in relazione alle notifiche e alla rappresentanza processuale, ma non idoneo a fondare l’accoglimento.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di nullità e sanatoria degli atti processuali; la Corte esclude che l’errore nella citazione del contraddittore sia sanato dalla costituzione del soggetto erroneamente evocato quando manca la legittimazione passiva del vero contraddittore.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non vi fonda alcuna diversa soluzione.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza rilievo decisivo nella motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione la legittimazione passiva spetta al soggetto che è stato parte nel precedente grado e che è risultato vittorioso nella decisione impugnata; l’impugnazione indirizzata contro un diverso soggetto è improcedibile nel merito della pretesa o comunque va respinta per difetto di legittimazione del convenuto.
  • La presenza in giudizio di un mandatario processuale della parte sostanziale non trasforma il mandatario nel titolare del rapporto controverso né in sostituto processuale, salvo espressa previsione di legge.
  • La notificazione della sentenza o altri atti processuali eseguiti dal difensore del mandatario processuale non equivale, di per sé, a prova della sua legittimazione sostanziale o processuale a essere evocato come parte nel grado di impugnazione.
  • La difesa svolta nel merito dal soggetto erroneamente evocato non sana il difetto di legittimazione passiva quando tale soggetto abbia innanzitutto eccepito di non essere il titolare del rapporto sostanziale e non il contraddittore necessario dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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