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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13639/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che confermava gli arresti domiciliari. Esponeva due motivi principali: (1) violazione di legge (art. 416 c.p.) e vizio di motivazione sul presunto "prendere parte" all'associazione per delinquere, sostenendo che non emergerebbero elementi concreti a suo carico oltre a un unico furto ripreso il 5 dicembre 2022; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravita' degli indizi e alle esigenze cautelari, deducendo l'insufficienza di prove per i furti diversi da quello del 5/12/2022, l'incertezza circa l'uso del furgone da parte dell'indagato, e la mancata considerazione dello stato di incensuratezza e della cessazione del rapporto di lavoro nonché della proporzione tra misura e esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi del tutto aspecifici e non confrontati in modo puntuale con gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata. Ha confermato che il Tribunale del riesame, in modo non manifestamente illogico, aveva valorizzato la disponibilità esclusiva del furgone affidato al Ben Ammar, le dichiarazioni di altri dipendenti, i riscontri sui carichi ripetuti e la condotta post-perquisizione quale indice del pericolo di reiterazione. Per questi motivi ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ritiene che la partecipazione all'associazione per delinquere possa essere desunta anche da indizi quali la ripetizione di delitti-fine, le modalità esecutive comuni e la messa a disposizione di mezzi (es. furgone); la partecipazione non richiede una durata minima del vincolo.

  • art. 61, n.11 cod. pen.

    Usata per qualificare l'aggravante: l'abuso del rapporto di lavoro è ritenuto integrato dall'impiego del rapporto di prestazione per agevolare i furti (dipendenti che sottraggono prodotti dalla ditta datrice).

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulle esigenze cautelari: sebbene non si possa dedurre pericolo di fuga o recidiva esclusivamente dalla gravita' del reato, il giudice puo' comunque valutare le modalita' concrete della condotta e le circostanze fattuali per la prognosi di pericolo di reiterazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Indicata in relazione all'obbligo di enunciazione sintetica dei motivi del ricorso: il ricorso in Cassazione deve essere specifico e confrontare puntualmente le censure con le ragioni del provvedimento impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e all'ammenda da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Per la partecipazione ad un'associazione per delinquere non è necessario provare un vincolo temporale lungo: la prova può desumersi dalla ripetizione di delitti-fine, dalle modalità comuni e dalla messa a disposizione di mezzi utili all'attività criminosa.
  • La disponibilità esclusiva o prevalente di un mezzo usato per i reati (es. furgone) può costituire elemento probatorio significativo del contributo dell'indagato all'associazione.
  • La gravita' indiziaria e le esigenze cautelari possono essere fondate anche su comportamenti successivi alle indagini (es. continuazione di condotte illecite dopo perquisizione) e non solo sulla gravita' astratta del reato.
  • La cessazione del rapporto di lavoro o lo stato di incensuratezza non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare la concreta situazione e le prove di impermeabilità alle iniziative di contrasto.
  • In Cassazione i ricorsi contro provvedimenti cautelari devono essere molto specifici: occorre confrontare punto per punto le censure con le ragioni delineate nel provvedimento impugnato; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
  • La prova della partecipazione all'associazione può essere integrata dalle dichiarazioni di altri indagati e da elementi fattuali coerenti, purché il giudice del merito motivi la valutazione secondo logica e diritto.

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