Cassazione Penale, Ordinanza n. 20753/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che, pur avendo parzialmente riformato la decisione di primo grado, aveva soltanto rideterminato in melius la pena irrogata per il delitto di furto in abitazione in concorso. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sul punto. La Cassazione rileva però che la censura era aspecifica e reiterativa, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la pluralità dei precedenti penali specifici e il valore della refurtiva, senza che il ricorso apportasse elementi decisivi di segno contrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse aspecifico e meramente riproduttivo di doglianze già disattese, in quanto non confutava le ragioni poste a base del diniego delle attenuanti generiche. Ha inoltre precisato che, in materia di commisurazione della pena, non vi è contraddizione logico-giuridica tra il diniego delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena in senso favorevole all'imputato, trattandosi di valutazioni autonome. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente fondato su elementi come i precedenti penali specifici e il valore della refurtiva, quando tali dati siano valorizzati con motivazione non specificamente censurata.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare argomenti già esaminati o generici.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare elementi negativi quali i precedenti penali specifici e il valore del bene sottratto, purché la motivazione sia concreta e non meramente apparente.
- Tra il diniego delle attenuanti generiche e una successiva rideterminazione della pena in senso più favorevole non esiste contraddizione automatica, perché le due valutazioni appartengono a piani distinti e autonomi della commisurazione della pena.
- La mancata confutazione degli specifici argomenti posti a base della decisione impugnata rende la doglianza aspecifica e quindi non scrutinabile nel merito in cassazione.
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