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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39686/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 cod. pen., della sentenza penale francese del 28/11/1989 al fine di ottenere l'applicazione della continuazione con reati giudicati in Italia e, conseguentemente, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Denunciava altresì violazione di legge e vizi di motivazione per non aver consentito la produzione documentale e per aver escluso l'applicazione della decisione quadro 2008/675/GAI (attuata con d.lgs. n.73/2016), nonché la possibilità di includere nel cumulo pene già scontate all'estero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i rilievi procedurali (la procedura di riconoscimento è disciplinata e può essere decisa sulla base degli atti scritti) e ha confermato il consolidato orientamento secondo cui l'art. 12 cod. pen., nel suo ambito applicativo, non consente il riconoscimento della sentenza straniera per ottenere l'applicazione della continuazione e del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità e pronunce costituzionali che giustificano tale esclusione. Ha inoltre precisato che le sentenze degli Stati membri UE possono avere rilievo secondo il d.lgs. n.73/2016, ma ciò va fatto mediante l'istituto e il giudice nazionale competente per attribuirne gli effetti, e non con la procedura ex art. 730 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12 cod. pen.

    La norma circoscrive le finalità per le quali una sentenza straniera può essere presa in considerazione dall'ordinamento italiano; secondo la giurisprudenza citata non rientra tra tali finalità l'accertamento idoneo a determinare l'applicazione della continuazione e del criterio moderatore di cui all'art. 78

  • art. 730 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere; la Corte ha ritenuto che la decisione sulla richiesta possa avvenire sulla base degli atti scritti e della richiesta del Procuratore generale, senza necessità di audizione delle parti quando la legge così prevede

  • art. 734, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che, nella procedura di riconoscimento richiesta, il giudice può decidere sulla base delle memorie scritte e della richiesta del procuratore generale, giustificando l'assenza di udienza camerale

  • decisione quadro 2008/675/GAI e d.lgs. n.73 del 2016

    Attribuiscono alle sentenze degli Stati membri UE rilievo ai fini del coordinamento giudiziario e dell'esecuzione; tuttavia, l'applicazione degli effetti previsti da tale normativa deve essere valutata dal giudice nazionale competente secondo la procedura prevista, e non automaticamente tramite il riconoscimento ex art. 730

  • art. 78 cod. pen. (criterio moderatore) e art. 28 cod. pen.

    Riguardano il cumulo e l'unificazione delle pene e il criterio moderatore per la continuazione; la Corte ha confermato che l'inclusione di pene già espiate all'estero nel calcolo per l'applicazione del criterio moderatore non è ammessa mediante il riconoscimento ex art. 12

  • Sez. 6, n. 47414 del 17/11/2021 (Cass.); Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006

    Precedenti di legittimità richiamati: la prima conferma l'inammissibilità della richiesta di riconoscimento ai fini della continuazione; la Corte ha escluso che il precedente del 2006 affermi la possibilità dedotta dal ricorrente

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 72 del 1997

    La Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine al contrasto tra art. 12 cod. pen. e art. 3 Cost., sottolineando che la continuazione richiede l'omogeneizzazione di fatti e pene che è possibile solo in base al diritto interno o a meccanismi convenzionali

  • art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n.73

    Indica i presupposti per il rilievo delle sentenze europee; la Corte ha precisato che il d.lgs. attribuisce rilevanza alle sentenze UE indipendentemente dal formale riconoscimento ex art. 730, ma richiede la procedura nazionale competente per attribuire effetti specifici

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese dell'instante ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento di una sentenza straniera ai sensi dell'art. 12 cod. pen. non può essere usata per ottenere, di per sé, l'applicazione della continuazione e del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen.; tale finalità non rientra nelle previsioni della norma secondo la giurisprudenza consolidata
  • La procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. può essere decisa sulla base di atti scritti quando la legge lo prevede (richiamo all'art. 734, comma 2), perciò l'assenza di udienza non è di per sé vizio se la normativa procedurale lo consente
  • Per dare rilievo a sentenze di Stati membri UE ai fini previsti dalla decisione quadro 2008/675/GAI (attuata con d.lgs. n.73/2016) occorre attivare i meccanismi previsti dal diritto dell'Unione e dal legislatore nazionale e rivolgersi al giudice competente a conferire tali effetti, non bypassando la procedura con richieste alterative
  • L'inclusione nel cumulo delle pene di pene già espiate all'estero e la loro valutazione ai fini della continuazione pongono profili di omogeneizzazione del giudicato e delle pene che, secondo la giurisprudenza e la Consulta, non sono risolvibili tramite un semplice riconoscimento interno senza strumenti convenzionali o specifici meccanismi di cooperazione internazionale
  • In casi analoghi è opportuno: (a) individuare preliminarmente la finalità giuridica perseguita e verificare se è coperta dall'art. 12 o dalla normativa UE; (b) se si intende ottenere effetti ai sensi del d.lgs. n.73/2016, sollevare la questione davanti al giudice nazionale competente per l'attribuzione degli effetti previsti dalla normativa europea; (c) predisporre la documentazione probatoria completa prima dell'istanza e, se la procedura è scritta, depositarla nei termini per evitare inammissibilità procedurali

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