Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48491/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano due ricorsi analoghi per cassazione articolati in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme probatorie (artt. 192 e ss. c.p.p.) per avere la responsabilità fondato su dichiarazioni contraddittorie e testi ritenuti inattendibili, in particolare della persona offesa e del padre di essa; 2) omesso riconoscimento della scriminante (autodifesa/esercizio arbitrario delle proprie ragioni) sostenendo di aver agito per impedire che la persona offesa si appropriasse dei frutti cadenti dagli alberi mediante una rete; 3) omessa pronuncia o errore nel calcolo della prescrizione, con contestazione della corretta applicazione dei periodi di sospensione (64 giorni per il primo lockdown Covid-19, periodi di astensione degli avvocati, rinvii e altri periodi indicati dalla difesa) e deduzione che la prescrizione sarebbe decorso prima della pronuncia di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattava di una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove sovrapponibile a censure già esaminate in appello, e che la Corte territoriale aveva dato motivazione non manifestamente illogica sulla attendibilità della persona offesa e del padre (quest'ultimo riconoscente il nipote nonostante l'ora tarda). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la condotta dei ricorrenti (minacce e bruciatura della rete) non è scriminata come legittima difesa o come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo sproporzionata e costrittiva della libertà altrui (richiamata la giurisprudenza che distingue l'esercizio arbitrario legittimo dalla condotta che configura il reato di cui all'art. 610 c.p.). Il terzo motivo è stato anch'esso respinto: la Corte ha confermato la corretta imputazione dei periodi di sospensione (udienza fissata il 16/3/2020 per la quale è stato disposto rinvio giustifica i 64 giorni, l'astensione degli avvocati giustifica i periodi successivi anche se alcuni testi erano assenti, e vanno altresì considerati numerosi altri periodi di sospensione indicati), con il risultato che la prescrizione sarebbe intervenuta il 25/10/2023, quindi successivamente alla sentenza di primo grado. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; alla parte civile non sono state riconosciute le spese di rappresentanza in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione richiamati dai ricorrenti (vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto); la Corte ne valorizza i limiti, escludendo la possibilità di rivalutare i fatti quando la motivazione di merito è congrua.

  • artt. 192 e ss. cod. proc. pen.

    Norme relative alla valutazione della prova e alle modalità di assunzione delle dichiarazioni di parte e di testi; la Corte ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione di attendibilità compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 530-533 cod. proc. pen.

    Riferimenti a istituti connessi alla pronuncia di merito e alle possibili pronunce di esclusione di reato o procedibilità; citati in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto: nel precedente grado di giudizio essa era stata applicata per alcuni capi, come ricostruito nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sul reato di violazione della libertà personale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni): la Corte ha richiamato la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e comportamenti che eccedono i limiti e configurano reato, per escludere la scriminante invocata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e dell'ammenda.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come limite formale alle censure ammesse in cassazione; i ricorrenti si sono attenuti ai limiti ma le questioni sollevate sono state ritenute non ammissibili o infondate.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non rianalizza i fatti e la valutazione della attendibilità delle prove quando la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica: le valutazioni sulla credibilità dei testi sono sindacabili solo in presenza di vizi logici evidenti.
  • La "scriminante" (legittima difesa o esercizio arbitrario delle proprie ragioni) non giustifica atti intimidatori, distruttivi o manifestamente sproporzionati rispetto all'obiettivo: l'autotutela che eccede i limiti accettati dall'ordinamento è dalla giurisprudenza qualificata come fattispecie illecita.
  • Nella determinazione della prescrizione bisogna considerare correttamente tutti i periodi di sospensione: il periodo del primo lockdown (con udienza fissata e poi rinviata) e le sospensioni derivanti dall'astensione degli avvocati interrompono il corso della prescrizione anche se alcuni testimoni risultassero assenti.
  • Un ricorso privo di prospettazione giuridica solida può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e all'ammenda; la parte civile che non apporta un contributo motivato non ottiene le spese di rappresentanza in Cassazione.
  • In situazioni analoghe è prioritario: verificare la completezza e la novità delle censure (evitare la mera rivalutazione dei fatti), documentare in modo preciso il calcolo della prescrizione con tutti i rinvii e le sospensioni e dimostrare, con motivazione giuridica, i presupposti di ogni scriminante invocata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.