Cassazione Penale, Sentenza n. 48491/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano due ricorsi analoghi per cassazione articolati in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme probatorie (artt. 192 e ss. c.p.p.) per avere la responsabilità fondato su dichiarazioni contraddittorie e testi ritenuti inattendibili, in particolare della persona offesa e del padre di essa; 2) omesso riconoscimento della scriminante (autodifesa/esercizio arbitrario delle proprie ragioni) sostenendo di aver agito per impedire che la persona offesa si appropriasse dei frutti cadenti dagli alberi mediante una rete; 3) omessa pronuncia o errore nel calcolo della prescrizione, con contestazione della corretta applicazione dei periodi di sospensione (64 giorni per il primo lockdown Covid-19, periodi di astensione degli avvocati, rinvii e altri periodi indicati dalla difesa) e deduzione che la prescrizione sarebbe decorso prima della pronuncia di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che si trattava di una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove sovrapponibile a censure già esaminate in appello, e che la Corte territoriale aveva dato motivazione non manifestamente illogica sulla attendibilità della persona offesa e del padre (quest'ultimo riconoscente il nipote nonostante l'ora tarda). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la condotta dei ricorrenti (minacce e bruciatura della rete) non è scriminata come legittima difesa o come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essendo sproporzionata e costrittiva della libertà altrui (richiamata la giurisprudenza che distingue l'esercizio arbitrario legittimo dalla condotta che configura il reato di cui all'art. 610 c.p.). Il terzo motivo è stato anch'esso respinto: la Corte ha confermato la corretta imputazione dei periodi di sospensione (udienza fissata il 16/3/2020 per la quale è stato disposto rinvio giustifica i 64 giorni, l'astensione degli avvocati giustifica i periodi successivi anche se alcuni testi erano assenti, e vanno altresì considerati numerosi altri periodi di sospensione indicati), con il risultato che la prescrizione sarebbe intervenuta il 25/10/2023, quindi successivamente alla sentenza di primo grado. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; alla parte civile non sono state riconosciute le spese di rappresentanza in Cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione richiamati dai ricorrenti (vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto); la Corte ne valorizza i limiti, escludendo la possibilità di rivalutare i fatti quando la motivazione di merito è congrua.
artt. 192 e ss. cod. proc. pen.
Norme relative alla valutazione della prova e alle modalità di assunzione delle dichiarazioni di parte e di testi; la Corte ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione di attendibilità compiuta dal giudice di merito.
Riferimenti a istituti connessi alla pronuncia di merito e alle possibili pronunce di esclusione di reato o procedibilità; citati in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: nel precedente grado di giudizio essa era stata applicata per alcuni capi, come ricostruito nella motivazione della sentenza impugnata.
Norma sul reato di violazione della libertà personale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni): la Corte ha richiamato la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e comportamenti che eccedono i limiti e configurano reato, per escludere la scriminante invocata.
Norma che consente la condanna alle spese per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e dell'ammenda.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale alle censure ammesse in cassazione; i ricorrenti si sono attenuti ai limiti ma le questioni sollevate sono state ritenute non ammissibili o infondate.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non rianalizza i fatti e la valutazione della attendibilità delle prove quando la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica: le valutazioni sulla credibilità dei testi sono sindacabili solo in presenza di vizi logici evidenti.
- La "scriminante" (legittima difesa o esercizio arbitrario delle proprie ragioni) non giustifica atti intimidatori, distruttivi o manifestamente sproporzionati rispetto all'obiettivo: l'autotutela che eccede i limiti accettati dall'ordinamento è dalla giurisprudenza qualificata come fattispecie illecita.
- Nella determinazione della prescrizione bisogna considerare correttamente tutti i periodi di sospensione: il periodo del primo lockdown (con udienza fissata e poi rinviata) e le sospensioni derivanti dall'astensione degli avvocati interrompono il corso della prescrizione anche se alcuni testimoni risultassero assenti.
- Un ricorso privo di prospettazione giuridica solida può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e all'ammenda; la parte civile che non apporta un contributo motivato non ottiene le spese di rappresentanza in Cassazione.
- In situazioni analoghe è prioritario: verificare la completezza e la novità delle censure (evitare la mera rivalutazione dei fatti), documentare in modo preciso il calcolo della prescrizione con tutti i rinvii e le sospensioni e dimostrare, con motivazione giuridica, i presupposti di ogni scriminante invocata.
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