Ordinanza n. 3224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la correzione dell’errore materiale nella sentenza n. 1919 del 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 388 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa distrazione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1919 del 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (parte appellata)
Prevale il privato
La controversia
La società appellata ha chiesto la correzione della sentenza n. 1919 del 2026, con la quale il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello proposto dal Ministero della Cultura contro una sentenza del TAR Umbria. La richiesta riguardava l’omessa distrazione delle spese e degli onorari liquidati in favore del difensore della parte appellata, il quale si era dichiarato antistatario e aveva formulato la relativa richiesta. L’omissione è stata dedotta come mera svista materiale, non come vizio di attività o di giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo che l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisca, in presenza della dichiarazione di anticipazione e della richiesta del difensore, una mera omissione materiale correggibile. La distrazione, infatti, è normalmente obbligata e non richiede una valutazione discrezionale del giudice; la sua omissione può quindi essere ricondotta a una disattenzione involontaria. Il dispositivo della sentenza n. 1919 del 2026 è stato corretto sostituendo le parole «in favore di parte appellata» con le parole «in favore del difensore antistatario». Non sono state liquidate spese per il procedimento di correzione, avente carattere sostanzialmente amministrativo.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la correzione degli errori e delle omissioni materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; il rimedio è applicabile anche all’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede l’effettuazione delle annotazioni della correzione da parte della Segreteria.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, insieme all’art. 93 c.p.c., quale base normativa della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina la distrazione delle spese in favore del difensore che dichiari di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Massime di principio
- L’omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario è correggibile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale, quando il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e formulato la richiesta di distrazione.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, una volta verificata la dichiarazione di anticipazione e la relativa richiesta, costituisce una decisione normalmente obbligata e non rimessa a valutazione discrezionale del giudice; la sua omissione è pertanto riconducibile a una disattenzione materiale.
- Il procedimento di correzione previsto dall’art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo e, di regola, non comporta una pronuncia sulle spese del procedimento stesso.
Come è indicizzato
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