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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29928/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di rimborso IRPEF relativa agli anni d’imposta 2008-2014, proposta da un contribuente in relazione a indennità per inabilità assoluta temporanea erogate dall’IPSEMA a lavoratori marittimi. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo non imponibili tali indennità e dichiarando però la decadenza dal diritto al rimborso per alcuni anni. In appello, l’Agenzia delle entrate impugnava la decisione; la Corte tributaria regionale dichiarava però inammissibile l’appello perché notificato alla parte personalmente e non al difensore costituito, qualificando la notifica come nulla/inesistente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica dell’appello era valida perché eseguita a mani proprie del destinatario e anche presso il domicilio eletto, e che comunque la costituzione dell’appellato aveva sanato ogni eventuale nullità ex art. 156 c.p.c.; in subordine, sosteneva che, ove ritenuta nulla e non inesistente, la notifica avrebbe dovuto essere rinnovata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 17 d.lgs. 546/1992 alla notificazione dell’atto di appello nel processo tributario, anche in ragione del rinvio al codice di procedura civile per il luogo della notificazione, e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 14916/2016 secondo cui l’inesistenza della notifica ricorre solo in ipotesi estreme, mentre ogni altra difformità integra nullità. Nel caso concreto la notifica risultava effettuata sia a mani proprie del contribuente sia presso il domicilio eletto; inoltre il contribuente si era costituito nel giudizio di appello e aveva svolto difese, con ulteriore conferma del raggiungimento dello scopo dell’atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la disciplina della notificazione dell’impugnazione si applica anche all’atto di appello; l’elezione di domicilio e l’indicazione del luogo rilevano anche per i gradi successivi e la notifica a mani proprie resta valida nei casi previsti dalla norma.

  • art. 330 c.p.c.

    Per il luogo della notificazione dell’impugnazione opera la disciplina ordinaria richiamata dal processo tributario, prevalente in tale specifico profilo.

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione della parte e lo svolgimento delle difese determinano sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla nullità delle notificazioni, in relazione alla distinzione tra nullità e inesistenza dell’atto notificatorio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio di legittimità tributario si applicano le norme processuali ordinarie per quanto compatibili, con prevalenza dell’art. 330 c.p.c. sul luogo della notifica.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello segue la disciplina speciale dell’art. 17 d.lgs. 546/1992, che consente di valorizzare l’elezione di domicilio e la notificazione a mani proprie del destinatario.
  • L’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino gli elementi essenziali dell’atto o sia posta in essere un’attività del tutto priva dei requisiti minimi della notificazione; ogni altra deviazione dal modello legale integra, di regola, nullità.
  • La nullità della notificazione dell’impugnazione è sanata quando il destinatario si costituisce nel giudizio e svolge difese, realizzandosi il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
  • Quando la notificazione dell’appello sia stata effettuata sia a mani proprie sia presso il domicilio eletto del destinatario, non è coerente qualificare automaticamente l’atto come inesistente.
  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze delle corti tributarie regionali, per il profilo del luogo della notifica dell’impugnazione si applica la disciplina ordinaria richiamata dal processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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