Cassazione Penale, Ordinanza n. 17614/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità perché diretto contro una motivazione di appello ritenuta congrua e già specificamente confutativa delle censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e sostanzialmente riproduttivo di questioni già esaminate e adeguatamente confutate in appello, dove erano stati valorizzati i numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio, il rilevante danno economico arrecato alle aziende vittime e il fatto che la pena fosse già stata contenuta nel minimo edittale.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente quale disciplina delle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta immune da vizi per la presenza di elementi negativi valorizzati dal giudice di merito.
Richiamato implicitamente nella deduzione di vizi di motivazione e violazione di legge in cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché manifestamente infondate e reiterative di questioni già decise.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e specificamente confutate dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale e il giudice di merito abbia motivato il diniego delle attenuanti generiche con elementi ostativi concreti, quali la serialità dei precedenti e l'entità del danno causato.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso non basta una generica denuncia di eccessività della pena o di mancata concessione delle attenuanti, se la motivazione di merito risulta congrua, non illogica e adeguatamente calibrata sui parametri di commisurazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- rami
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