Cassazione Penale, Ordinanza n. 02133/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti, sia quelli relativi alla responsabilità per i reati contestati sia quelli relativi alla recidiva e al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda due ricorsi proposti da imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Bari del 31/05/2024. Il primo ricorrente contestava la motivazione sul giudizio di responsabilità per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, lamentava la mancata disapplicazione della recidiva e, in particolare, la sua asserita non reiterazione, la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e la dosimetria della pena. Il secondo ricorrente deduceva, con un solo motivo, il vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure sulla colpevolezza replicassero doglianze già formulate in appello e disattese in modo non illogico, valorizzando il riconoscimento dell'imputato come possessore delle vetture ricettate e autore di una condotta oppositiva verso gli operanti. Ha inoltre ritenuto correttamente motivata la recidiva reiterata e specifica, richiamando precedenti condanne, soprattutto per reati contro il patrimonio, e ha considerato manifestamente infondato il rilievo sulla prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva per il limite dell'art. 69, comma 4, c.p. Quanto alla pena, ha osservato che il trattamento sanzionatorio base era al minimo edittale e che l'aumento per continuazione era congruo in ragione della gravità della condotta di resistenza, che aveva messo in pericolo gli operanti e gli utenti della strada.
Norme richiamate
Indicata come norma incriminatrice del delitto di ricettazione oggetto di condanna e di impugnazione.
Indicata come norma incriminatrice del delitto di resistenza a pubblico ufficiale oggetto di condanna e di impugnazione.
La Corte richiama il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva nelle ipotesi previste dalla disposizione, per escludere la fondatezza della censura difensiva.
Richiamato implicitamente dalle doglianze sulle attenuanti generiche concesse, la cui prevalenza sulla recidiva è stata ritenuta preclusa.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre, senza specifici elementi di novità, censure già esaminate e disattese in appello, quando la motivazione della sentenza di merito non presenti manifesta illogicità.
- La recidiva reiterata e specifica può essere legittimamente ritenuta anche senza una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice, purché al momento del reato l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per precedenti reati espressivi di maggiore pericolosità sociale e il giudice dia adeguata motivazione.
- Ai fini della valutazione della recidiva, il giudice può valorizzare il rapporto tra i fatti per cui si procede e precedenti condanne, specie se concernenti reati della stessa o analoga indole, quando tali precedenti risultino indicativi di una perdurante inclinazione al delitto.
- Quando opera la recidiva nei limiti considerati dall'art. 69, comma 4, c.p., è precluso il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
- La censura sulla dosimetria della pena è infondata quando la pena base sia stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per continuazione risulti congruamente motivato in relazione alla gravità concreta del fatto e al pericolo creato dalla condotta.
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