Cassazione Penale, Sentenza n. 24707/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione alla restituzione di beni sottoposti a confisca ex art. 416-bis, comma 7, c.p., sostenendo: (i) vizio procedurale e nullità per il fatto che lo stesso giudice avrebbe deciso sul gravame da lui emesso (violazione artt.125, 666, 667 e 676 c.p.p. e art.27 Cost.); (ii) illegittimità della confisca nei suoi confronti perché, secondo la ricorrente, i beni sarebbero di terzi e non riconducibili al condannato (Costantino Pagano), e non sarebbe stata provata la fittizia intestazione né la sproporzione fra redditi dichiarati e valore dei beni; invocava inoltre che la sua assoluzione dal reato di fittizia intestazione renderebbe priva di causa la confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, ai fini del riesame dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, l'impugnazione deve seguire la via dell'opposizione (art. 667, comma 4 c.p.p.) e che un ricorso per cassazione proposto irritualmente deve essere riconvertito in opposizione e trasmesso al giudice competente. Nel merito la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del GIP: era stata documentata la sproporzione tra i redditi della ricorrente (casalinga, con redditi esigui derivanti da quote ereditarie) e gli investimenti effettuati, idonea a sostenere l'ipotesi di interposizione fittizia e a giustificare la confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, c.p. L'assoluzione dalla fittizia intestazione è stata valutata come fondata sul difetto del dolo e non ha eliminato il quadro probatorio sulla mancanza di autonome capacità reddituali della ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
La confisca può estendersi ai beni ritenuti frutto o reimpiego dei proventi dell'attività illecita riconducibile all'imputato; per i beni intestati a terzi è richiesta la prova dell'interposizione fittizia e della sproporzione tra reddito e patrimonio
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione va impugnata con opposizione avanti allo stesso giudice; un ricorso per cassazione proposto irritualmente deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente (principio di conservazione degli atti)
art. 666 e art. 676 cod. proc. pen.
Richiamati nel quadro dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di esecuzione e incidenti di esecuzione; la Corte conferma che le forme processuali specifiche per il giudice dell'esecuzione sono quelle dell'opposizione/riesame davanti allo stesso giudice
art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e art. 27 Cost.
Contestazioni di vizio procedurale sollevate dalla ricorrente sono state ritenute infondate: il principio di ragionevole durata e il diritto di difesa non sono pregiudicati dalla procedura di riesame davanti al giudice dell'esecuzione
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (principio di conservazione degli atti)
Principio generale che giustifica la conversione dell'impugnazione erroneamente proposta (anche in materia di riesame/opposizione) al fine di non privare la parte della tutela giurisdizionale
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende a carico della parte la cui impugnazione è dichiarata inammissibile, salvo mancanza di colpa
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio che l'inammissibilità può comportare condanna per spese salvo che non vi sia assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell'esecuzione è spesso qualificato come opposizione: occorre proporre l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, che ha piena cognizione delle questioni istruttorie.
- La confisca ex art. 416-bis, comma 7, c.p. può estendersi a beni formalmente intestati a terzi quando esistano elementi che dimostrino l'interposizione fittizia o una sproporzione evidente tra redditi e patrimonio: la mera assoluzione per difetto di dolo non elimina automaticamente la possibilità di applicare la confisca se permangono elementi obiettivi di sproporzione.
- Chi contesta la titolarità o l'origine lecita dei beni confiscati deve fornire allegazioni e documentazione specifica e articolata per contrastare le risultanze che dimostrano la sproporzione o l'interposizione.
- Le eccezioni procedurali relative al ruolo del giudice che ha adottato il provvedimento vengono valutate restrittivamente quando la procedura di riesame è prevista a tutela della parte e la conversione dell'impugnazione tuteli il contraddittorio (principio di conservazione degli atti).
- In sede di incidente di esecuzione il terzo che richiede la restituzione deve dimostrare la propria titolarità e l'autonomia delle risorse con documentazione probatoria: l'assenza di redditi significativi del terzo è un elemento che può rafforzare l'ipotesi di interposizione.
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