Cassazione Penale, Sentenza n. 16319/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per più ragioni: Saverio Napoli e Giuseppe Piccolo deducevano che la Corte d'appello, nell'ottemperare al rinvio della Cassazione, aveva violato il perimetro del mandato rescissorio e aveva insufficientemente motivato la riqualificazione del capo b) (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, art. 74 DPR 309/90) riducendolo a mera partecipazione (co.2) senza adeguata verifica della coscienza e volontà di far parte dell'associazione (la cosiddetta affectio societatis). Contestavano inoltre la dosimetria della pena, il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), l'applicazione della recidiva e la determinazione degli aumenti per continuazione. Mario Benenati deduceva invece violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), sostenendo che, nel riformare la pena dopo l'esclusione di una aggravante (art. 73 co.6 DPR 309/90), la Corte d'appello aveva in concreto fissato una pena base per il reato più grave superiore a quella che risultava dal giudice di primo grado una volta eliminata l'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Per Napoli e Piccolo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo b) (art. 74 DPR 309/90) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania: il motivo è che la Corte d'appello non ha adempiuto compiutamente al mandato rescissorio né ha fornito motivazione sufficiente e specifica sulla sussistenza dell'affectio societatis oltre la mera qualifica di stabili fornitori, omettendo di considerare elementi probatori che potevano indicare la mancanza del vincolo associativo (es. interruzione forniture dopo l'arresto del capo, rifiuto di contribuire alle spese di detenzione). Quanto a Mario Benenati, la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo sul divieto di reformatio in peius: la Corte d'appello, nel rideterminare le pene dopo aver escluso l'aggravante, ha fissato una pena base per il reato più grave in misura superiore a quella sottesa alla precedente sentenza di primo grado (una volta espunta l'aggravante). Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio la determinazione della pena detentiva e l'ha rideterminata direttamente in anni quattro e mesi quattro di reclusione (pena complessiva rideterminata), confermando altrimenti le statuizioni non censurate.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 74
La Corte ha richiamato la distinzione tra le diverse fattispecie (art. 74 comma 1 per promotore/organizzatore; comma 2 per il mero partecipante) e ha ricordato che la partecipazione può desumersi da una stabile e rilevante disponibilità a fornire sostanze se sussistono coscienza e volontà di contribuire all'associazione (affectio societatis), non potendosi limitare la valutazione alla sola reiterazione di forniture
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 comma 6
L'aggravante contestata ad un imputato (Benenati) è stata esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione ha però valutato che l'esclusione non poteva portare a una determinazione della pena base in peius rispetto a quella effettivamente applicata in primo grado
Codice di procedura penale art. 597 comma 3
Il divieto di reformatio in peius impede al giudice d'appello, davanti all'impugnazione promossa dal solo imputato, di fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella stabilita in primo grado; la Corte ha ritenuto violato tale divieto nella determinazione operata sul caso Benenati e ha disposto la rideterminazione della pena
Le attenuanti generiche richiedono motivazione specifica; la decisione d'appello deve valutare e motivare l'eventuale riconoscimento o esclusione delle attenuanti nel bilanciamento con le aggravanti
Codice penale art. 99 (recidiva)
L'applicazione degli aumenti per recidiva richiede un esame concreto del peso e della risalenza dei precedenti; la Corte ha censurato trattamenti 'automatici' o privi di adeguata motivazione su tale profilo
Massime di principio
- La qualificazione del fornitore come semplice venditore o come parte dell'associazione impresaria richiede la prova della affectio societatis: non è sufficiente la mera reiterazione delle forniture, occorre dimostrare stabilità, rilevanza quantitativa/economica e la consapevole volontà di contribuire al progetto associativo
- In caso di annullamento parziale con rinvio, la Corte adita deve osservare puntualmente il mandato rescissorio e motivare espressamente sui profili indicati dalla Cassazione; non è ammesso limitarsi a riaffermare risultanze già elaborate senza confronto con le censure indicate
- Quando l'imputato impugna da solo, il giudice d'appello non può, anche indirettamente, aggravare la posizione del reo fissando una pena base per singole componenti in misura superiore rispetto a quella applicata in primo grado (divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p.)
- Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva richiedono motivazione specifica: decisioni fondate su automatismi o su valutazioni generiche sono suscettibili di annullamento
- Se la Corte di legittimità rileva vizi di motivazione o di applicazione del diritto che producono effetti numerici sulla pena (es. violazione del divieto di reformatio in peius), può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando il ricalcolo è possibile nei limiti del devoluto
- In giudizi su associazioni di tipo mafioso o di narcotraffico, il giudicante deve valutare anche il contesto e gli effetti che l'eventuale interruzione del rapporto di fornitura avrebbe avuto sulla struttura associativa per stabilire la rilevanza della stabilità del rapporto
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