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Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto commissariale di definizione dei livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni ospedaliere private nel triennio 2025-2027, nella parte relativa al budget assegnato alla ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato il decreto commissariale e la relativa Tabella A, lamentando la mancata assegnazione di un budget ritenuto coerente con la capacità ricettiva accreditata di 40 posti letto, con l’attività svolta e con il ruolo attribuito dalla programmazione sanitaria regionale. Ha chiesto la rideterminazione del tetto di spesa nella misura di € 4.635.305,45. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, tra gli altri, profili relativi alla pretesa irragionevolezza dell’insufficiente finanziamento, all’incidenza del criterio del costo storico, alla rilevanza del nuovo programma nazionale per la prevenzione e cura delle patologie reumatologiche e alla mancata contrattualizzazione di tutte le prestazioni per le quali la struttura è accreditata.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza di profili di palese fondatezza, riservando ogni necessario approfondimento alla fase di merito. Ha ritenuto che l’amministrazione disponga di ampia discrezionalità nelle scelte di politica sanitaria e nella ripartizione di risorse necessariamente limitate tra le diverse esigenze della popolazione; pertanto, la mancata attribuzione di risorse sufficienti ad attivare tutti i 40 posti letto autorizzati non è di per sé irragionevole. Il giudice ha inoltre rilevato che non risultava dimostrata l’esistenza di risorse regionali non impiegate specificamente destinate alla reumatologia, nonché l’assenza di effetti anticoncorrenziali del criterio del costo storico, poiché non risultavano altri operatori privati regionali nello stesso settore. Ha escluso un diritto dell’operatore privato alla contrattualizzazione di tutte le prestazioni per le quali è accreditato, osservando che resta possibile offrire le prestazioni al mercato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente: € 1.000,00 in favore della Regione e € 1.000,00 complessivi in favore delle amministrazioni statali, oltre accessori. È stata inoltre respinta l’istanza di oscuramento dei dati, sia perché la tutela prevista dal GDPR riguarda esclusivamente le persone fisiche, sia perché l’ordinanza non riportava dati economici, finanziari o strategici della società.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato l’istanza di sospensione e l’ha rigettata.

  • l. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 340, lett. p)

    programma nazionale specificamente destinato alla prevenzione e alla cura delle patologie reumatologiche, prevedendo uno stanziamento pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dal 2026

    La previsione dello stanziamento nazionale non è stata ritenuta sufficiente, sulla base della documentazione cautelare, a dimostrare la disponibilità di somme regionali non impiegate destinate alla reumatologia.

  • GDPR

    Il TAR ha osservato che la tutela dei dati personali assicurata dal GDPR riguarda esclusivamente le persone fisiche; ha comunque rilevato che l’ordinanza non conteneva dati economici, finanziari o strategici della società.

Massime di principio

  • Nella ripartizione delle risorse sanitarie limitate, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità di politica sanitaria e deve bilanciare le esigenze complessive della popolazione; la mancata assegnazione a un singolo operatore di risorse sufficienti a utilizzare integralmente la capacità autorizzata non è, di per sé, irragionevole.
  • L’accreditamento sanitario non attribuisce all’operatore privato un diritto alla contrattualizzazione di tutte le prestazioni per le quali è accreditato né garantisce la corrispondente integrale copertura finanziaria a carico del servizio sanitario regionale.
  • La rilevanza di uno stanziamento nazionale destinato a uno specifico settore sanitario non dimostra, in assenza di elementi ulteriori, che la Regione disponga di risorse vincolate o non utilizzate da destinare a quel settore.
  • Il ricorso al criterio del costo storico nella distribuzione dei finanziamenti sanitari non presenta effetti anticoncorrenziali quando, nel settore considerato, non risultino operanti altri operatori privati nel territorio regionale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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