Cassazione Penale, Ordinanza n. 29160/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio di lieve entità. Con un unico motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di appello avesse errato nel negare il beneficio ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali nel negare le attenuanti generiche; tale valutazione, essendo insindacabile in cassazione se immune da vizi logici, non poteva essere censurata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicato come norma incriminatrice contestata per il fatto di detenzione di sostanza stupefacente in lieve entità
richiamato come beneficio delle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione logica e quindi non censurabile in cassazione
presupposto della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01
citata per affermare che una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sia sorretto da motivazione congrua, priva di illogicità manifeste e coerente con le risultanze processuali, non è sindacabile in cassazione come mero dissenso valutativo.
- La censura che si risolva nella contestazione della valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito sul trattamento sanzionatorio è inammissibile in sede di legittimità se non individua un effettivo vizio di motivazione rilevante nei limiti del controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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