Cassazione Penale, Sentenza n. 04775/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativa al fallimento della "RI.AN. s.a.s." (fallita il 18/07/2012). La Nuvoletta censura, in particolare, la carenza e l'illogicità della motivazione della Corte d'appello nel ritenere la distrazione di beni strumentali e l'alterazione delle scritture contabili, lamentando la mancata considerazione del fatto che ella dal 2000 al 2009 risiedeva e svolgeva altra attività fuori regione e la mancanza di verifiche presso la reale sede operativa (trasferita a Giugliano). Contesta inoltre la determinazione delle pene accessorie (inabilitazione e interdizione dai ruoli direttivi per cinque anni) come sproporzionata rispetto alla pena principale, con richiamo all'art. 37 cod. pen. Nigro deduce vizi analoghi: motivazione logica carente, uso di presunzioni non riscontrate, errata attribuzione della gestione di fatto fino al 2009 e della paternità delle alterazioni contabili nonostante fosse già in stato di detenzione; contesta la valutazione del debito verso fornitori (Granarolo) e la presunta distrazione di merce, nonché l'attribuzione della sottrazione di beni senza considerare il trasferimento della sede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione, iniziato con la dichiarazione di fallimento del 18/07/2012 e pari a 12 anni e 6 mesi (tenendo conto delle sospensioni complessive di 176 giorni), sarebbe decorso il 13/07/2025, quindi successivamente alla sentenza di appello dell'8/01/2025; tuttavia, essendo i primi motivi dei ricorsi dei ricorrenti non inammissibili (non manifestamente infondati), la Corte ha potuto rilevare la prescrizione sopravvenuta e dichiarare l'estinzione del reato. La decisione richiama il principio consolidato delle Sezioni Unite secondo cui un ricorso inammissibile impedisce la rilevazione di cause di non punibilità sopravvenute, ma qui l'ammissibilità dei motivi ha consentito l'accertamento della prescrizione.
Norme richiamate
Richiamato per il concorso di persone nel reato: la Corte d'appello aveva imputato partecipazione congiunta alla distrazione di beni e alle alterazioni contabili.
Norma base sui delitti di bancarotta; la sentenza verte proprio su bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alle condotte contestate.
Riguarda le fattispecie aggravate/forme particolari di bancarotta e viene richiamata nel quadro delle specifiche condotte contestate (distrazione di beni).
Prevede sanzioni per la bancarotta documentale; richiamata in relazione alla sottrazione o distruzione delle scritture contabili.
Si riferisce alle pene accessorie nel contesto delle condotte fallimentari; la Corte d'appello aveva applicato pene accessorie temporanee (inabilitazione e interdizione dai ruoli direttivi).
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che le pene accessorie temporanee non previste espressamente dalla legge devono essere commisurate alla durata della pena principale; la questione relativa alla proporzione delle accessorie è stata oggetto di censura nel ricorso.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione a principi di ragionevolezza e proporzionalità delle pene accessorie con riferimento al principio di uguaglianza e ragionevolezza costituzionale.
Interpretato nella sentenza in combinato con la giurisprudenza delle Sezioni Unite: se un ricorso è inammissibile non si costituisce valido rapporto processuale e il giudice dell'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità sopravvenute; qui la Corte ha però ritenuto ammissibili i primi motivi e ha potuto pertanto rilevare la prescrizione.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio richiamato)
La Corte ricorda l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità del gravame impedisce la rilevazione di cause di non punibilità sopravvenute (formazione del giudicato); tale principio è stato applicato per spiegare quando il giudice dell'impugnazione può o non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Se il ricorso in cassazione è manifestamente inammissibile, il giudice non può rilevare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione); perciò l'ammissibilità è condizione per ottenere che la Corte accerti l'estinzione del reato.
- La prescrizione sopravvenuta dopo la pronuncia di appello può portare all'annullamento senza rinvio quando il giudice di legittimità accerta che il termine è già maturato in base al calcolo dei termini e delle sospensioni.
- Le censure relative a carenza o illogicità della motivazione devono mostrare che la Corte d'appello non ha risposto a profili di gravame decisivi: tali deduzioni, se non manifestamente infondate, rendono il motivo ammissibile e consentono alla Cassazione di esaminare anche questioni sopravvenute.
- Le contestazioni sull'attribuzione di distrazioni di beni richiedono verifiche concrete (ricerche presso la reale sede operativa, riscontri documentali e probatori) e non possono fondarsi solo su generiche dichiarazioni testimoniali o su presunzioni non corroborate.
- Le pene accessorie temporanee non esplicitamente predeterminate dalla legge vanno commisurate e motivate con riferimento alla durata e alla gravità della pena principale; la parte che le contesta deve dimostrare la loro irragionevolezza o sproporzione.
- Nelle ipotesi di amministrazione di fatto contestata, la prova deve confrontarsi con dati oggettivi (ruolo, comportamenti gestori, effettiva disponibilità e attività) e con il periodo temporale in cui sono state poste in essere le condotte contestate (es. situazione di detenzione antecedente alla redazione di bilanci).
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