Cassazione Penale, Ordinanza n. 19205/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo vizio di motivazione: da un lato, per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; dall'altro, per il diniego della sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, sostenendo una pretesa contraddittorietà tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il rifiuto della sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata. La Corte ha condiviso il diniego dell'ipotesi di lieve entità, valorizzando il quantitativo significativo di stupefacente, la sua suddivisione in dosi pronte alla cessione, la presenza di denaro in banconote di vario taglio, di un bilancino di precisione e della disponibilità di un locale per occultare e confezionare la droga. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile: la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata non illogica né contraddittoria, poiché il riconoscimento delle attenuanti generiche era fondato su elementi positivi personali e terapeutici, mentre il diniego della sanzione sostitutiva era giustificato dai precedenti specifici e dal fatto che l'imputato aveva già beneficiato della sospensione condizionale senza effetto deterrente. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice della detenzione a fini di spaccio, oggetto della condanna confermata in punto di responsabilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ipotesi di lieve entità non riconosciuta perché incompatibile con il quantitativo di stupefacente e con le concrete modalità della detenzione e confezionamento.
art. 58 della legge n. 689 del 1981
«Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.»
La scelta della pena sostitutiva è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare rieducazione e prevenzione del rischio di recidiva, oltre ai criteri dell'art. 133 c.p.
Criterio di valutazione richiamato per la determinazione e scelta del trattamento sanzionatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria; nel caso concreto la colpa è stata ravvisata.
Massime di principio
- L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non dipende solo dal peso lordo della sostanza, ma dalla valutazione complessiva della concreta offensività della condotta, desumibile anche dal numero delle dosi ricavabili, dalle modalità di confezionamento, dalla disponibilità di strumenti per la lavorazione e dalla presenza di un luogo destinato all'occultamento o al confezionamento.
- La censura di legittimità è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con il diniego delle pene sostitutive, poiché i due giudizi hanno presupposti e finalità diverse: le prime incidono sulla valutazione complessiva della personalità e del fatto, le seconde richiedono un autonomo apprezzamento di idoneità rieducativa e preventiva, anche alla luce dei precedenti specifici e della risposta già offerta dal sistema sanzionatorio.
- Nel giudizio sulle pene sostitutive il giudice deve valorizzare, oltre ai criteri dell'art. 133 c.p., la concreta capacità della misura di favorire la rieducazione del condannato e di prevenire il rischio di ulteriori reati; la presenza di precedenti specifici e l'inefficacia della precedente sospensione condizionale costituiscono elementi idonei a negare la sostituzione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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