Sentenza n. 2168/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento amministrativo asseritamente lesivo e mancata esecuzione in forma specifica del giudicato relativo all'assegnazione di un lotto e alla concessione di un contributo per la ricostruzione post-sisma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 5, c.p.a., domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dall'illegittimo provvedimento della Commissione comunale ex art. 5 l. 178/1976, successivamente annullato dal CGARS. Ha sostenuto che, dopo l'annullamento, il Comune non avrebbe potuto dare esecuzione al giudicato in forma specifica perché lo Stato avrebbe eliminato dal bilancio il capitolo relativo ai finanziamenti per la ricostruzione post-sisma e perché non sarebbe più stato disponibile il lotto edificabile. Ha chiesto il ristoro del contributo di ricostruzione, dei costi progettuali, del costo di acquisto del rudere, del valore del lotto e di un danno morale, per complessivi € 214.727,21. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità della domanda per precedente giudicato e, nel merito, l'infondatezza della pretesa per difetto di prova della colpevolezza dell'amministrazione e del danno. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il lotto era stato riassegnato e il procedimento per il contributo era stato riattivato. Il Comune ha documentato la riassegnazione del lotto, l'approvazione del progetto, l'assegnazione del contributo statale di € 159.744,63 e il rilascio del permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., rilevando che, a fronte dell'espressa dichiarazione della ricorrente, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. In una sommaria valutazione, ha ritenuto la domanda risarcitoria infondata: non risultava provata la colpevolezza del Comune, considerata la complessità della normativa e della vicenda, già caratterizzata da decisioni di segno opposto nei due gradi di giudizio; inoltre, non era provato alcun danno effettivo, poiché la ricorrente aveva conseguito il lotto, l'approvazione del progetto, il contributo e il permesso di costruire. Il presupposto dell'impossibilità di esecuzione del giudicato per mancanza di fondi e di lotti era stato smentito dagli atti comunali. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente avrebbe potuto esperire previamente il giudizio di ottemperanza, anziché proporre direttamente una domanda risarcitoria fondata su un danno soltanto temuto. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina la domanda risarcitoria per lesione derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa; nel caso concreto la pretesa è stata ritenuta comunque priva, secondo la valutazione sommaria ai fini delle spese, della prova della colpevolezza e del danno.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
In presenza di una dichiarazione espressa della parte circa il venir meno dell'interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, senza decidere il merito della controversia.
Riguarda la Commissione competente per l'assegnazione dei lotti e per l'esame delle domande di contributo relative alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma del 1968.
Prevedono il giudizio di ottemperanza; il TAR ha osservato che tale rimedio avrebbe potuto essere previamente esperito per ottenere l'esecuzione in forma specifica del giudicato.
Costituisce, insieme all'art. 91 c.p.c., la base per la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza virtuale.
Giustifica la condanna alle spese della parte virtualmente soccombente.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse a una domanda disponibile, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può procedere d'ufficio alla decisione di merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una sommaria valutazione della fondatezza della domanda, senza definire il merito con efficacia di giudicato.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova sia della colpevolezza dell'apparato sia dell'esistenza di un pregiudizio effettivo e causalmente collegato all'attività amministrativa; il mero timore dell'impossibilità di conseguire il bene della vita non integra un danno risarcibile.
- La complessità normativa e procedimentale della vicenda, attestata anche dall'esito difforme dei giudizi di primo e secondo grado, può escludere la colpevolezza dell'amministrazione ai fini della responsabilità risarcitoria.
- Non sussiste un danno risarcibile quando, nel corso del procedimento amministrativo, il privato ottiene il bene della vita richiesto, con riassegnazione del lotto, approvazione del progetto, concessione del contributo e rilascio del titolo edilizio.
- Quando il pregiudizio dedotto consiste nella mancata esecuzione di una sentenza favorevole, il privato non può presumere l'ineseguibilità del giudicato sulla base della sola asserita carenza di fondi, ma deve verificare la concreta situazione amministrativa e può previamente attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione in forma specifica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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