Cassazione Civile, Ordinanza n. 35622/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e dell'assenza di istanza di trattazione da parte della parte interessata entro il termine del 31 dicembre 2018. Applicando l'art. 11, comma 10, quarto periodo, del D.L. n. 50 del 2017, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello e confermato l'accoglimento, da parte della Commissione tributaria provinciale di Caserta, del ricorso della contribuente avverso un atto di recupero di un credito d'imposta. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato documentazione attestante la definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e la comunicazione dell'Agenzia circa l'integrale pagamento delle somme dovute; non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
richiamato come base della definizione agevolata delle controversie tributarie intervenuta nel caso concreto
art. 11, comma 10, quarto periodo, D.L. n. 50 del 2017
il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse
la Corte applica la previsione estintiva per mancanza di istanza di trattazione dopo la definizione agevolata, dichiarando l'estinzione del giudizio
menzionato quale disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata definita in via agevolata e risulta l'integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio può estinguersi se la parte interessata non presenta tempestiva istanza di trattazione nei termini previsti dalla disciplina transitoria.
- L'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione opera automaticamente secondo la previsione normativa richiamata, senza necessità di una decisione sul merito del ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può compensare le spese di lite.
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