Cassazione Penale, Sentenza n. 13010/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., poiché il decreto era stato notificato a persona diversa dal difensore del ricorrente. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il prosieguo del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva la nullità della sentenza impugnata per difetto di notifica del decreto di citazione in appello sia al Dibenedetto sia al suo difensore. In primo grado (Tribunale di Trani) Dibenedetto era stato condannato; aveva proposto appello tramite l'Avv. Francesca Ragno (foro di Trani, studio in Barletta). Il decreto di citazione a giudizio in appello, datato 21/10/2024, fu però notificato all'Avv. Francesco Ragno (persona diversa, con diverso codice fiscale), cui fu notificata anche la requisitoria del Procuratore Generale; la notifica all'imputato avvenne invece a mani proprie il 22/10/2024. La Corte di appello si pronunciò con rito camerale il 7/2/2025. Il vizio denunciato è la mancata notifica al difensore effettivo dell'appellante.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La Corte di appello aveva ritenuto integrata la fattispecie di reato prevista da questa norma (rilievo sostanziale). La Cassazione non ha invece esaminato il merito della qualificazione del reato, essendo intervenuta per vizio procedurale relativo alla notificazione.
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Interpretata come norma che determina la nullità della notificazione quando questa sia effettuata a persona diversa da quella prevista (es. difensore nominato); la notificazione nulla comporta l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte di appello per il prosieguo.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione in appello deve essere eseguita al difensore effettivamente costituito; la notifica a un difensore diverso rende la notifica nulla ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
- La notifica personale all'imputato non supplisce automaticamente alla mancata notifica al difensore: l'assenza della notifica al difensore può comunque comportare la nullità della procedura.
- La dichiarazione di nullità per vizio di notificazione può comportare l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il nuovo corso del giudizio.
- È essenziale verificare l'identità del difensore (anche tramite codice fiscale o dati anagrafici) nelle attività di notifica per evitare vizi insanabili.
- In caso di contestazione della validità della notifica, il giudice di legittimità privilegia il rispetto delle garanzie difensive procedurali e può non entrare nel merito se il vizio incide sulla regolarità del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13007/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13014/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13017/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13031/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13041/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13046/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →