Cassazione Penale, Ordinanza n. 33222/2026 del 09/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
Nel procedimento esecutivo relativo a un immobile sottoposto a confisca per equivalente divenuta irrevocabile, BPER Banca, originaria creditrice in forza di un contratto di mutuo, e Finance Roma, cessionaria del credito, avevano chiesto al giudice dell'esecuzione la vendita del bene per rendere effettiva la garanzia ipotecaria. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato non opponibile all'Agenzia del Demanio una precedente ordinanza, rigettato l'eccezione di decadenza dell'istanza di ammissione al passivo proposta dalla banca, confermato il diritto di credito ipotecario sul bene confiscato e assegnato all'Agenzia del Demanio un termine per valutare la destinazione del bene. L'Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 57, 58 e 60 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che il Tribunale avesse applicato soltanto gli artt. 52 e 60 del codice antimafia, escludendo le regole relative alla decadenza e alla verifica dei crediti. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 58 del medesimo decreto, lamentando che il mancato riconoscimento di un termine decadenziale per il creditore ipotecario e il rinvio della definizione del procedimento avrebbero rafforzato irragionevolmente la posizione del terzo creditore, in pregiudizio dell'interesse pubblico alla confisca. BPER Banca e Finance Roma hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo che le doglianze investissero il merito e che il giudice avesse correttamente salvaguardato i diritti del terzo anteriore al sequestro. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, rilevando che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, emesso nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. invece che de plano, è impugnabile mediante opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso per cassazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., in applicazione del principio di conservazione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. Ha rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia irritualmente adottato la forma dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. è esperibile soltanto l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p., così da consentire l'esame completo delle doglianze di merito. Ha quindi ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, giudice dell'esecuzione, senza pronunciarsi sui motivi concernenti la decadenza del creditore ipotecario e l'applicazione degli artt. 57, 58 e 60 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Norme richiamate
Prevede lo specifico mezzo dell'opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato nell'ambito del procedimento esecutivo, quando ricorrono i presupposti individuati dalla Corte.
Concorre a delineare il procedimento esecutivo applicabile in materia di confisca.
Disciplina l'udienza camerale davanti al giudice dell'esecuzione; la sua applicazione irrituale, in luogo del procedimento de plano, incide sul mezzo di impugnazione esperibile.
Consente di conservare gli effetti dell'impugnazione mediante riqualificazione del mezzo utilizzato secondo il rimedio processuale appropriato.
art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011
È stato richiamato dalle parti in relazione alla salvaguardia dei diritti dei terzi anteriori al sequestro; la Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011
È stato invocato dall'Agenzia del Demanio in relazione alla decadenza del terzo creditore; la Corte non ha deciso tale questione sostanziale.
art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011
È stato invocato dall'Agenzia del Demanio in relazione alla posizione del creditore ipotecario e agli interessi pubblici nella procedura di destinazione del bene; la Corte non ha esaminato il merito.
art. 60 d.lgs. n. 159 del 2011
È stato richiamato dalle parti in relazione alla disciplina dei crediti e dei beni confiscati; la Corte non ha deciso la questione sostanziale.
art. 61 d.lgs. n. 159 del 2011
È stato richiamato dalla difesa dei creditori in relazione all'applicazione analogica della disciplina del codice antimafia; la Corte non ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione provvede irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p., anziché secondo il procedimento de plano previsto per la fattispecie, il provvedimento non è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, ma mediante l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
- Il principio di conservazione dell'impugnazione impone di qualificare il ricorso erroneamente denominato secondo il mezzo processuale effettivamente previsto dall'ordinamento, quando ciò consenta alla parte di far valere compiutamente le proprie doglianze.
- Nel procedimento esecutivo in materia di confisca, individuato anche mediante il richiamo all'art. 676 c.p.p. da parte del giudice dell'esecuzione, trova applicazione lo schema processuale bifasico composto dal provvedimento iniziale e dall'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
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