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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30585/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello (14/11/2024) che in sede rescissoria ha confermato la condanna a sei anni e nove mesi per i reati del capo A) (art. 74 D.P.R. 309/1990) e del capo D) (art. 73 D.P.R. 309/1990). La ricorrente contestava violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'affermazione della responsabilità per concorso nella cessione di stupefacenti e, soprattutto, alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (lieve entità). Sosteneva che era nella disponibilità di sole due dosi, potenzialmente per uso personale, che l'importo complessivo di circa €250 è incompatibile con il prezzo per 18 dosi di cocaina e che il giudice aveva male interpretato le conversazioni intercettate senza descrivere il contributo concreto fornito dalla Di Grande alla attività di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla mancata statuizione sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ha affermato che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe dovuto esaminare e motivare espressamente la questione della lieve entità per la Di Grande. Sul punto la sentenza impugnata è annullata e rimessa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Quanto all'affermazione di responsabilità per concorso, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato (richiamando intercettazioni e elementi che indicavano uso di abbigliamento per occultare dosi e conversazioni che collegavano la Di Grande alla disponibilità di due dosi nel contesto di una cessione complessiva di 18 dosi) e ha dichiarato inammissibile il ricorso per quella parte (ossia la censura sulla responsabilità è questione di merito e non sindacabile se non per manifesta illogicità). In sintesi: accoglimento parziale (annullamento limitato e rinvio sul punto della lieve entità), resto del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    comma 1, comma 4, comma 5

    L'art. 73 disciplina i reati relativi alla commercializzazione di stupefacenti; il comma 5 prevede la possibilità di qualificare il fatto come di lieve entità per taluni partecipanti e richiede una motivazione specifica per ciascun concorrente; la stessa fattispecie storica può assumere qualificazioni diverse per partecipanti diversi.

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Regola l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e le relative aggravazioni/partecipazioni, menzionata in relazione al capo A).

  • Codice penale, art. 110

    Principio del concorso di persone nel reato: è sufficiente un contributo materiale o morale, consapevole e volontario, fornito all'altrui condotta illecita; il contributo può consistere in comportamenti diversi purché si collochi nell'iter criminoso.

  • Codice penale, art. 114

    Prevede l'attenuante della minima importanza, la quale deve essere esaminata e motivata quando richiesta; la Corte di cassazione in precedenza aveva rilevato omissione della sua applicazione ove dovuta.

Massime di principio

  • Quando più persone concorrono in una cessione di stupefacenti il giudice può valutare il contributo di ciascun concorrente anche in base al complessivo quantitativo gestito dal gruppo; non conta solo la quantità materialmente detenuta dal singolo ma l'apporto all'iter criminoso.
  • La qualificazione 'di lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 deve essere affrontata e motivata espressamente per ogni imputato che la deduca; l'omessa statuizione su tale profilo determina annullamento e rinvio.
  • Le valutazioni sul contenuto delle intercettazioni e sugli elementi fattuali costituiscono tipicamente sindacato di merito: la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • Se la Cassazione annulla una sentenza per omessa motivazione su specifico punto e rinvia il processo, la Corte d'appello di rinvio è tenuta a pronunciarsi e motivare su quel punto; l'omissione ripetuta comporta nuovo annullamento.
  • Il ruolo di un concorrente può essere materiale o morale (es. agevolazione, occultamento, direzione, messe a disposizione di strumenti/mezzi): il giudice deve descrivere come si è manifestato il contributo concreto alla realizzazione del reato.

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