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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08873/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda con cui la parte attrice aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento di euro 450,00. Il giudice di pace ha deciso la causa con sentenza di primo grado. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 97 c.p.c. con il primo motivo, dell'art. 116 c.p.c. con il secondo motivo e del d.m. n. 55 del 2014 con il terzo motivo. La parte resistente ha depositato controricorso. Il ricorrente ha poi insistito in memoria sostenendo, in sostanza, l'ammissibilità del ricorso perché la sentenza impugnata sarebbe inappellabile. La Corte ha però rilevato che la sentenza del giudice di pace, se resa in ambito di giurisdizione equitativa necessaria, è comunque appellabile con motivi limitati ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., e che in ogni caso non è ricorribile per cassazione come sentenza di primo grado; se invece è pronunciata fuori da tale ambito, è appellabile senza limiti, ma ugualmente non direttamente ricorribile per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una sentenza di primo grado del giudice di pace, che non è immediatamente ricorribile per cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Viene richiamato solo per indicare che il ricorrente si è difeso personalmente ai sensi della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge, ma il ricorso viene comunque dichiarato inammissibile per difetto del corretto mezzo di impugnazione.

  • art. 97 c.p.c.

    È una delle norme indicate come violate nei motivi di ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    È una delle norme indicate come violate nei motivi di ricorso.

  • d.m. n. 55 del 2014

    È indicato come parametro della censura relativa alla liquidazione delle spese o dei compensi.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    "appello a motivi limitati"

    Per le sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria l'unico rimedio ordinario ammesso è l'appello con motivi limitati.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è esperibile soltanto contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza del giudice di pace di primo grado non rientra in tali ipotesi.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo serve a escludere che la disciplina del ricorso ex art. 111 Cost. consenta di attrarre in cassazione la sentenza del giudice di pace appellabile, anche se con limiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili con appello a motivi limitati ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., non con ricorso immediato per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. presuppone, in linea generale, una sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado; una sentenza di primo grado appellabile non è direttamente ricorribile in cassazione.
  • Il fatto che una sentenza del giudice di pace sia appellabile solo per motivi limitati non la rende per ciò solo ricorribile per cassazione: il sistema delle impugnazioni esclude il concorso tra appello e ricorso immediato per cassazione.
  • Se il giudice di pace decide fuori dall'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, la sentenza è appellabile senza limiti; se decide dentro tale ambito, è appellabile con limiti ex art. 339, comma 3, c.p.c.; in entrambi i casi non è ammesso il ricorso diretto per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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