Cassazione Penale, Sentenza n. 16307/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio (sentenza 08/05/2024) e poi confermata in appello (11/09/2025) per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. 309/90, con contestuale valutazione della continuazione con un precedente patteggiamento del 21/12/2017. Il ricorrente deduceva: (I) la violazione dei termini e dei principi di diritto in relazione alla ritenuta tardività della richiesta di applicazione delle pene sostitutive formulata per la prima volta in sede di appello (si richiamava la disciplina transitoria della cd. "riforma Cartabia" e si invocavano profili costituzionali e CEDU); (II) errore nella considerazione dell'aggravante come ostativa alla concessione della pena sostitutiva e violazione delle norme (art. 20-bis c.p. e norme della legge n. 689/1981) e principi costituzionali/eurounitari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile e reiterativo di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di merito. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, in presenza della disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, se il processo era pendente in primo grado alla data del 30/12/2022 l'onere di richiedere le pene sostitutive spettava al giudice di primo grado; la richiesta proposta per la prima volta in appello si considera tardiva e inammissibile salvo che sia utilizzata come motivo di gravame per impugnare il rigetto in primo grado. Ha altresì richiamato le modifiche normative che hanno limitato il potere del giudice di proporre d'ufficio le pene sostitutive. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 95)
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La disciplina transitoria si applica alle disposizioni sopravvenute più favorevoli alternativamente al grado di primo giudizio o all'appello a seconda di dove il processo era pendente al 30/12/2022; se il procedimento era in primo grado al 30/12/2022 l'onere di chiedere le pene sostitutive spettava al giudice di primo grado e la richiesta proposta per la prima volta in appello è tardiva se non presentata già in primo grado (salvo impugnazione del rigetto).
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale rilevante per la disciplina delle pene sostitutive; la giurisprudenza richiamata interpreta le modifiche normative (anche quelle successive, es. d.lgs. 19/3/2024, n. 31) nel senso che l'imputato è tenuto a proporre tempestivamente l'istanza e non può recuperarla in appello se non come motivo di gravame.
legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 56, 56-bis, capo III)
artt. 56, 56-bis legge n. 689/1981, Capo III
Contiene la disciplina sulle sanzioni sostitutive; la Corte ha interpretato la disciplina transitoria in combinato disposto con queste norme per stabilire i termini di proponibilità della richiesta delle pene sostitutive.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 80)
art. 73 e art. 80, d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali che definiscono il reato di cui è stato ritenuto responsabile il ricorrente (art. 73) e le aggravanti/peculiarità (art. 80); la presenza dell'aggravante è stata invocata dalla difesa come ostativa alla concessione della pena sostitutiva, ma la Corte non ha ritenuto sussistente un motivo capacedi superare l'inammissibilità della prima doglianza.
Richiamato dalla difesa in relazione all'ipotesi di ostatività; la Corte ha valutato la questione nel contesto delle prescrizioni normative e giurisprudenziali sull'applicazione delle pene sostitutive, senza ritenere che la censura potesse incidere sul difetto di tempestività dell'istanza.
Disciplina la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata quando la Corte non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU
artt. 24 e 111 Cost., art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamati dal ricorrente per profili di garanzia costituzionale e di diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto infondate o inidonee tali censure a superare la declaratoria di inammissibilità basata sulla tardività della richiesta.
Massime di principio
- Se il processo era pendente in primo grado al 30/12/2022 (entrata in vigore della riforma), l'imputato deve richiedere l'applicazione delle pene sostitutive innanzi al giudice di primo grado; la richiesta proposta per la prima volta in appello è normalmente considerata tardiva e inammissibile.
- Una richiesta di pene sostitutive presentata per la prima volta in appello può essere recuperata soltanto se inserita come motivo di impugnazione volto a censurare il mancato accoglimento di analoga istanza in primo grado.
- Verificare sempre la fase processuale di pendenza alla data di entrata in vigore di disposizioni sopravvenute più favorevoli: la disciplina transitoria può variare l'operatività dei termini e gli oneri difensivi.
- Accertare preliminarmente se l'aggravante o l'elemento contestato sia espressamente ostativo alla concessione di benefici: la mera invocazione non è sufficiente a far superare profili di procedibilità o tardività.
- Non fare affidamento sul potere del giudice di appello di proporre d'ufficio pene sostitutive: le modifiche normative hanno limitato l'intervento d'ufficio del giudice in questo ambito, per cui è necessario che l'imputato formuli tempestivamente l'istanza.
- Attenzione alle conseguenze processuali ed economiche (spese e eventuale versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
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