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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26114/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro indicata in sentenza a titolo di sanzione processuale. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per bancarotta impropria per operazioni dolose, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice d'appello)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta impropria per operazioni dolose. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo l'insufficienza della motivazione sul proprio contributo e sul dolo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, rilevando che il primo si limitava a prospettare un vizio non emergente dal provvedimento impugnato e che la Corte territoriale aveva invece motivato in modo puntuale sul ruolo di amministratore ricoperto negli anni della crisi e sulle scelte gestionali consapevolmente orientate ad aumentare l'esposizione debitoria verso l'Erario; quanto al secondo motivo, ha osservato che la motivazione sul punto era congrua e che l'appello era generico, non indicando neppure l'importo degli avvisi tributari annullati.

Norme richiamate

  • art. 223 l. fall.

    È la base normativa del reato di bancarotta impropria per operazioni dolose richiamato nella vicenda, la cui sussistenza è stata ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 61 c.p.

    È richiamata implicitamente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, ritenuta congruamente motivata in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico, ma deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
  • La bancarotta impropria per operazioni dolose può essere integrata quando l'amministratore, nel periodo di crisi, compia consapevolmente scelte gestionali che aggravano l'esposizione debitoria della società, contribuendo al dissesto poi sfociato nel fallimento.
  • Laddove il motivo di appello sia generico e non indichi gli elementi fattuali decisivi contestati, la motivazione della corte territoriale che dia conto degli aspetti essenziali della condotta e del danno deve ritenersi sufficiente a resistere al sindacato di legittimità.
  • La censura sulla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è inammissibile se non si confronta con una motivazione congrua e non indica specificamente i dati economici controversi.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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