Cassazione Penale, Ordinanza n. 36892/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 16 settembre 2025 della Corte d’appello di Ancona, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Ha contestato l’adeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, l’omessa indicazione della pena stabilita per il reato satellite nell’ambito della continuazione. La Corte ha rilevato che le censure erano manifestamente infondate e, in parte, reiteravano questioni già esaminate e respinte in appello; quanto alla pena per il reato satellite, ha inoltre ritenuto il motivo generico, perché la difesa non aveva indicato un interesse concreto e attuale alla doglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di primo grado sulla pena e sui criteri dell’art. 133 c.p., come già rilevato dalla Corte d’appello. Ha inoltre giudicato generica la censura sull’omessa indicazione del quantum della pena per il reato satellite, in assenza dell’allegazione di un interesse concreto e attuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la quale ha evidenziato come il giudice di primo grado abbia congruamente assolto all'onere argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, motivando adeguatamente in ordine ai criteri dell'art. 133
La motivazione sulla pena è stata giudicata adeguata perché il giudice di primo grado aveva argomentato in ordine ai criteri di commisurazione indicati dall’art. 133 c.p.
l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio sulla pena, oltre che manifestamente infondato, risulta in parte anche reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale
Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio non superano il vaglio di ammissibilità quando sono manifestamente infondate o ripropongono questioni già esaminate e respinte.
art. continuazione (art. 81 c.p.)
In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il quantum dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza
La mancata specificazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite può essere contestata in cassazione soltanto se il ricorrente deduce un interesse concreto e attuale alla censura.
Massime di principio
- La mancata indicazione del quantum dei singoli aumenti inflitti per ciascun reato satellite non consente, da sola, un ricorso per cassazione ammissibile: il ricorrente deve dedurre un interesse concreto e attuale alla doglianza.
- È inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio che si limiti a lamentare carenze motivazionali senza indicare quale concreto interesse sostenga la contestazione.
- La motivazione sulla determinazione della pena è adeguata quando il giudice espone le ragioni della commisurazione facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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