Cassazione Penale, Sentenza n. 26191/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello del 05/04/2022 deducendo la violazione dell'art. 157 cod. pen. per omessa declaratoria di prescrizione. Le fattispecie di ricettazione erano state commesse ad aprile/maggio 2002; il ricorrente sostiene che, applicando correttamente la disciplina transitoria della legge n.251/2005, essendo il processo pendente alla data di entrata in vigore della riforma, doveva applicarsi il regime prescrizionale previgente (più favorevole) e non i termini più lunghi introdotti dalla riforma, con conseguente estinzione del reato alla scadenza del termine massimo di quindici anni (aprile/maggio 2017) prima della pronuncia d'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che i reati furono commessi prima della riforma prescrizionale del 2005 e che, ai sensi della disciplina transitoria, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma si applica il regime previgente se i nuovi termini sono più lunghi. Ha inoltre tenuto conto che la recidiva era neutralizzata quoad poenam dall'applicazione delle circostanze attenuanti in termini di equivalenza, sicché non doveva aumentarsi il termine di prescrizione. Ne è conseguito che i reati si sono estinti per prescrizione nell'aprile/maggio 2017 (15 anni) e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato
Norme richiamate
Regola i termini di prescrizione: la Cassazione ha considerato applicabile il regime previgente (termini più brevi) per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, con conseguente estinzione del reato al termine massimo di quindici anni per la ricettazione}
Prevede l'aumento del tempo di prescrizione in caso di recidiva; la Corte ha ritenuto che tale aumento non si applicasse perché la recidiva era stata neutralizzata da circostanze attenuanti equivalenti}
Disciplina la concorrenza di circostanze aggravanti e attenuanti; la sentenza ha richiamato questo articolo per spiegare come le circostanze attenuanti possono neutralizzare l'effetto della recidiva ai fini dell'aumento della prescrizione}
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (art. 6 comma 1; art. 10 comma 2)
Riforma il regime prescrizionale; la disposizione transitoria (art. 10, comma 2) stabilisce che le nuove norme non si applicano ai procedimenti pendenti se i nuovi termini sono più lunghi. La Corte ha applicato la disciplina transitoria in favore dell'imputato}
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la doglianza sollevata con un unico motivo}
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020
Richiamato per attestare la forma di svolgimento del procedimento in Cassazione (procedure semplificate previste dalla norma transitoria/organizzativa), senza incidere sul merito della prescrizione}
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01 (giurisprudenza richiamata)
Precedente della Corte che conferma l'ammissibilità del ricorso in cassazione per vizio consistente nell'omessa declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata}
Massime di principio
- Se il reato è stato commesso prima della riforma prescrizionale e il processo era pendente alla data di entrata in vigore della riforma, va applicato il regime prescrizionale più favorevole per l'imputato (disciplinato dalla norma transitoria), cioè il termine previgente se quello nuovo è più lungo
- La recidiva aumenta i termini di prescrizione solo se non è neutralizzata dalle circostanze attenuanti; se le attenuanti sono riconosciute in termini di equivalenza, l'aumento per la recidiva può essere escluso ai fini della prescrizione
- La prescrizione sopravvenuta prima della pronuncia impugnata può essere dedotta in cassazione anche con un unico motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e, se la declaratoria di estinzione è evidente, la Cassazione può annullare senza rinvio
- È fondamentale calcolare con precisione le date rilevanti: data del fatto, data di entrata in vigore della riforma, data di pendenza del procedimento e date delle sentenze di primo e secondo grado per determinare se la prescrizione sia maturata
- I giudici di merito hanno l'obbligo di valutare d'ufficio la prescrizione quando questa è manifesta; la mancata valutazione può essere sanata in Cassazione tramite annullamento senza rinvio se il risultato è univoco
- In casi concreti verificare sempre l'applicabilità della disciplina transitoria e l'impatto di eventuali aumenti (es. recidiva) o neutralizzazioni (es. attenuanti equivalenti) prima di calcolare il termine prescrizionale
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