Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25980/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La vicenda riguarda un processo presupposto avente a oggetto il diritto al controvalore di buoni pasto per il periodo 1999-2003, durato circa dieci anni. Nel successivo giudizio di equa riparazione, il giudice di merito aveva liquidato un indennizzo annuo di euro 400, ridotto del 20% per il carattere collettivo dell'azione e ulteriormente ridotto per il rigetto della domanda, per un totale di euro 2.400 per ciascun ricorrente; aveva inoltre liquidato i compensi della fase monitoria in euro 504. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno contestato la quantificazione dell'equo indennizzo, ritenendola irrisoria e in violazione degli artt. 6 par. 1 CEDU, 2 e 2-bis L. 89/2001; con il secondo hanno censurato la liquidazione delle spese della fase ingiuntiva, assumendo che dovesse applicarsi lo scaglione di valore corretto, parametrato al valore complessivo della controversia, pari a euro 2.400 x 29, con conseguente violazione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 d.m. 55/2014.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso si risolvesse nella mera contrapposizione tra la valutazione della parte sulla congruità dell'indennizzo e la motivazione del giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, avuto riguardo al valore globale della controversia, era stato individuato uno scaglione tariffario errato per la liquidazione dei compensi della fase monitoria. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente a tale capo e ha deciso nel merito, liquidando euro 747,60 per la fase monitoria, oltre euro 27 per esborsi, spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Poiché il ricorso è stato accolto solo parzialmente, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, par. 1, CEDU

    è richiamato quale parametro della durata ragionevole del processo e della conseguente equa riparazione; il motivo fondato su una mera diversa stima dell'indennizzo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 2, L. 89/2001

    norma posta a base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 2-bis, L. 89/2001

    norma richiamata per la quantificazione dell'indennizzo da irragionevole durata

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione delle spese processuali

  • art. 1, d.m. 55/2014

    richiamato quale criterio tariffario per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 4, d.m. 55/2014

    richiamato quale criterio per la determinazione dello scaglione e della misura dei compensi

  • d.m. 55/2014, tabella n. 8

    applicata per la liquidazione dei compensi della fase monitoria

  • art. 15 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo ma implicitamente richiamato nella liquidazione delle spese distratte all'avvocato antistatario; non inserito

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla quantificazione dell'equa riparazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione tra la valutazione della parte sulla congruità dell'importo e l'apprezzamento motivato del giudice di merito, senza denunciare specifici errori di diritto o vizi deducibili.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della controversia deve essere determinato secondo il valore complessivo della lite rilevante per la fase considerata; se viene applicato uno scaglione tariffario errato, la liquidazione è cassabile.
  • Quando il ricorso è accolto solo in parte, la Corte può cassare il provvedimento limitatamente al capo viziato e decidere nel merito la relativa liquidazione, compensando le spese del giudizio di legittimità per la soccombenza reciproca o parziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.