Cassazione Civile, Ordinanza n. 25980/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La vicenda riguarda un processo presupposto avente a oggetto il diritto al controvalore di buoni pasto per il periodo 1999-2003, durato circa dieci anni. Nel successivo giudizio di equa riparazione, il giudice di merito aveva liquidato un indennizzo annuo di euro 400, ridotto del 20% per il carattere collettivo dell'azione e ulteriormente ridotto per il rigetto della domanda, per un totale di euro 2.400 per ciascun ricorrente; aveva inoltre liquidato i compensi della fase monitoria in euro 504. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno contestato la quantificazione dell'equo indennizzo, ritenendola irrisoria e in violazione degli artt. 6 par. 1 CEDU, 2 e 2-bis L. 89/2001; con il secondo hanno censurato la liquidazione delle spese della fase ingiuntiva, assumendo che dovesse applicarsi lo scaglione di valore corretto, parametrato al valore complessivo della controversia, pari a euro 2.400 x 29, con conseguente violazione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 d.m. 55/2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso si risolvesse nella mera contrapposizione tra la valutazione della parte sulla congruità dell'indennizzo e la motivazione del giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, avuto riguardo al valore globale della controversia, era stato individuato uno scaglione tariffario errato per la liquidazione dei compensi della fase monitoria. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente a tale capo e ha deciso nel merito, liquidando euro 747,60 per la fase monitoria, oltre euro 27 per esborsi, spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Poiché il ricorso è stato accolto solo parzialmente, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, par. 1, CEDU
è richiamato quale parametro della durata ragionevole del processo e della conseguente equa riparazione; il motivo fondato su una mera diversa stima dell'indennizzo è stato ritenuto inammissibile
norma posta a base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
norma richiamata per la quantificazione dell'indennizzo da irragionevole durata
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese processuali
richiamato quale criterio tariffario per la liquidazione dei compensi professionali
richiamato quale criterio per la determinazione dello scaglione e della misura dei compensi
applicata per la liquidazione dei compensi della fase monitoria
non citato espressamente nel testo ma implicitamente richiamato nella liquidazione delle spese distratte all'avvocato antistatario; non inserito
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla quantificazione dell'equa riparazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione tra la valutazione della parte sulla congruità dell'importo e l'apprezzamento motivato del giudice di merito, senza denunciare specifici errori di diritto o vizi deducibili.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il valore della controversia deve essere determinato secondo il valore complessivo della lite rilevante per la fase considerata; se viene applicato uno scaglione tariffario errato, la liquidazione è cassabile.
- Quando il ricorso è accolto solo in parte, la Corte può cassare il provvedimento limitatamente al capo viziato e decidere nel merito la relativa liquidazione, compensando le spese del giudizio di legittimità per la soccombenza reciproca o parziale.
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