Cassazione Penale, Ordinanza n. 35611/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato aveva riportato condanna in primo grado, poi parzialmente riformata in appello, per maltrattamenti in famiglia, estorsione, percosse e minacce. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione per avere la Corte d’appello motivato per relationem alla sentenza di primo grado; 2) vizio di motivazione in relazione ai maltrattamenti, sostenendo la mancanza dell’elemento soggettivo anche in ragione di un vizio parziale di mente, con richiesta di derubricazione nei reati di minacce e molestie; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’estorsione, con tesi della mancanza del dolo specifico e richiesta di derubricazione in violenza privata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, diretta all’audizione di due testi sul contesto familiare; 5) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023, con riferimento al reato di estorsione; 6) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la memoria difensiva depositata oltre il termine di legge. Ha poi giudicato manifestamente infondato il primo motivo, affermando la legittimità della motivazione per relationem in appello quando le censure non introducano elementi nuovi rispetto al primo grado. Ha reputato non consentiti in sede di legittimità il secondo e il terzo motivo, perché miravano a una rivalutazione del fatto e dell’elemento soggettivo, attività riservata al giudice di merito. Ha dichiarato infondato anche il quarto motivo sulla mancata rinnovazione istruttoria, rilevando che nel giudizio abbreviato la censura è proponibile solo in presenza di lacune o manifeste illogicità della motivazione, non dimostrate nel caso concreto. Infine, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d’appello sul diniego della speciale tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, evidenziando la gravità dei fatti e del danno patrimoniale. L’imputato è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del reato di maltrattamenti in famiglia, la cui qualificazione è stata ritenuta corretta anche sotto il profilo soggettivo.
Richiamato come base del reato di estorsione, confermato nella qualificazione giuridica e non derubricabile in violenza privata.
artt. 581 e 612, comma 2, c.p.
Richiamati per i reati di percosse e minacce oggetto della contestazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione richiamata per le censure di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione.
Richiamato per affermare la tardività della memoria difensiva depositata oltre il termine di 15 giorni.
Richiamato in tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, anche nel rito abbreviato, subordinandone la censura a lacune o manifeste illogicità della motivazione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Corte cost. n. 120/2023
Richiamata dalla difesa per invocare una circostanza attenuante di lieve entità del fatto in relazione all’estorsione; la Corte osserva che il mancato riconoscimento era giustificato dalla gravità dei fatti e del danno patrimoniale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello è ammissibile una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado quando le censure dell’appellante non introducano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi in primo grado.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o dell’elemento soggettivo del reato, se la decisione di merito è sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- La qualificazione giuridica del fatto e la verifica del dolo o dell’elemento soggettivo sono apprezzamenti di merito, censurabili in cassazione solo per vizi effettivi della motivazione o violazioni di legge, non per mera richiesta di diversa lettura degli elementi probatori.
- Nel giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è censurabile in cassazione solo se la motivazione della decisione impugnata presenti lacune, contraddizioni o manifeste illogicità su punti decisivi che la nuova prova avrebbe presumibilmente eliminato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli allegati dalle parti.
- Il riconoscimento di una causa attenuante legata alla lieve entità del fatto presuppone una specifica allegazione e una motivazione di merito non superata da elementi di gravità del fatto e del danno arrecato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →