Cassazione Civile, Ordinanza n. 29613/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo sussistenti i presupposti per la decisione nel merito, ha annullato il provvedimento di riclassamento dell’Amministrazione. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio in ragione dell’incertezza giurisprudenziale preesistente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due contribuenti impugnavano un avviso di accertamento relativo agli estimi catastali di un immobile sito nel Comune di Roma. In primo grado la CTP aveva accolto il loro ricorso, ma la CTR del Lazio, su appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione. In Cassazione i contribuenti deducevano, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il giudice di merito considerato una perizia di parte e per non avere motivato sulle differenze tra il loro immobile e quelli assunti a comparazione; dall’altro la violazione dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004 per difetto di adeguata motivazione dell’atto di riclassamento. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo manifestamente fondato, e ha ritenuto assorbito il primo.
Norme richiamate
La doglianza dei ricorrenti era formulata come violazione del principio di valutazione delle prove, ma la Corte non ha fondato la decisione su questo profilo, ritenendolo assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
La revisione parziale del classamento nelle microzone richiede un atto motivato in modo rigoroso, completo, specifico e razionale; non basta il richiamo astratto all’andamento del mercato immobiliare o ai presupposti normativi della procedura.
art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998
Gli elementi rilevanti per il diverso classamento possono essere, in concreto, quelli relativi alla qualità urbana del contesto, alla qualità ambientale della zona di mercato, alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, l’avviso deve contenere una motivazione concreta e individualizzata, idonea a far comprendere al contribuente le ragioni specifiche della modifica.
- Non è sufficiente, ai fini della legittimità del riclassamento, il riferimento generico allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona o alla mera dinamica del mercato immobiliare: occorre indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla microzona e sul singolo immobile.
- L’amministrazione deve porre il contribuente in condizione di controllare e contestare sia i presupposti di fatto sia le ragioni giuridiche del riclassamento, con una motivazione che non si risolva in formule stereotipate o apodittiche.
- Nel giudizio di cassazione, quando il motivo risolutivo è manifestamente fondato, gli altri motivi possono restare assorbiti secondo il criterio della questione più liquida.
- Se la Corte di cassazione accoglie il ricorso e ritiene la causa decisa allo stato degli atti, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
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